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Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 07.06.2001
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Attività di accertamento per il periodo d'imposta 1996 sulla base dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 nei confronti di società di persone e associazioni fra artisti e professionisti - Istruzioni di servizio
Circolare Agenzia Entrate n. 52 del 07.06.20011. Premessa
Gli uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate saranno impegnati nei prossimi mesi in una specifica attività di accertamento nei confronti delle società di persone e delle associazioni fra artisti e professionisti che per il periodo d'imposta 1996 hanno dichiarato ricavi o compensi d'importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Tale attività sarà articolata come l'analoga attività di controllo già svolta nei confronti delle società e associazioni per il periodo d'imposta 1995: infatti essa riguarderà i soggetti selezionati attraverso le elaborazioni effettuate a livello centrale, e sarà svolta con l'ausilio di procedure informatiche per la gestione del procedimento di definizione con adesione e dell'accertamento.
Pertanto, nel fare generale rinvio alla circolare n. 157/E del 7 agosto 2000 e alla comunicazione di servizio n. 58 del 2 ottobre 2000, disponibili sul sito Intranet dell'Agenzia delle Entrate, si illustra di seguito il complessivo procedimento di accertamento in oggetto e si forniscono istruzioni operative per l'utilizzo della procedura informatica a disposizione degli uffici per la gestione delle posizioni segnalate, evidenziando gli aspetti peculiari che caratterizzano tale attività di controllo rispetto a quella relativa al periodo d'imposta 1995.2. La disciplina dell'accertamento sulla base dei parametri applicabile per il periodo d'imposta 1996
L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto alcune modifiche alla disciplina dettata, per il periodo d'imposta 1995, dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dal DPCM 29 gennaio 1996.
Tali modificazioni sono state introdotte con il DPCM 27 marzo 1997, le cui disposizioni sono state illustrate con la circolare ministeriale n. 140/E del 16 maggio 1997.
Circa la disciplina generale del procedimento di accertamento sulla base dei parametri si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 2 della citata circolare n. 157/E del 2000; vengono di seguito brevemente illustrate le modificazioni a tale disciplina, introdotte per il periodo d'imposta 1996, che rilevano ai fini dell'attività di controllo in argomento.2.1 Modifica delle regole di determinazione di alcune voci e variabili
Il DPCM 27 marzo 1997 ha apportato modifiche alle regole di determinazione della voce "Valore dei beni strumentali" nonché delle variabili "quote spettanti ai soci e associati con occupazione prevalente" e "partecipazione agli utili", previste dal DPCM 29 gennaio 1996. I correttivi introdotti non hanno comportato una rielaborazione degli indicatori di cui alle tabelle A e B allegate al citato DPCM 29 gennaio 1996, ma solo la modifica del valore da attribuire alle menzionate voci ai fini dell'applicazione dei parametri.
Determinazione della voce "Valore dei beni strumentali"
L'art. 2 del DPCM in esame ha previsto che il valore dei beni strumentali determinato ai sensi dell' art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 2, del DPCM 29 gennaio 1996, è ridotto del 20 per cento per:
a) gli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività di intermediari di commercio (da cod. 51.11.0 a cod. 51.19.0), di trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (cod. 60.21.0), di trasporto con taxi (cod. 60.22.0), di altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (cod. 60.23.0), di altri trasporti terrestri di passeggeri (cod. 60.24.0), di trasporto di merci su strada (cod. 60.25.0);
b) i beni strumentali appartenenti ad una stessa categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, indipendentemente dall'anno di acquisizione, utilizzati da soggetti che svolgono attività di lavanderia per alberghi, ristoranti, enti e comunità (cod. 93.01.1), di servizi di lavanderia a secco, tintorie (cod.93.01.2);
c) le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici, acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1994.
La riduzione relativa ai beni indicati alle lettere a) e b) si applica a condizione che il valore degli stessi, distintamente considerato, rappresenti almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali. Per quanto riguarda, invece, i beni strumentali di cui alla lettera c) si rileva che la riduzione del 20 per cento spetta, indistintamente, a tutti i contribuenti che utilizzano tali beni.
Con riferimento al valore complessivo dei beni strumentali si precisa che per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria il costo da prendere in considerazione è quello sostenuto dal concedente, al netto dell'IVA.
Si ricorda, inoltre, che per i beni strumentali di proprietà o acquisiti in locazione finanziaria nei periodi d'imposta 1994 e 1995, la prevista riduzione del 20 per cento si applica sul valore già ridotto, rispettivamente del 10% e del 20%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPCM 29 gennaio 1996.
Si fa presente che ai fini dell'applicazione dei parametri le società di persone in contabilità semplificata dovevano indicare nel rigo B1 del mod. 750/97:
- nel campo 1, il valore complessivo dei beni strumentali (comprensivo di quello da indicare alle colonne 2 e 3) calcolato con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, del DPCM 29 gennaio 1996;
- nel campo 2, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici, acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1994. Nell'indicare tale valore non si doveva tener conto della riduzione del 20 % prevista dal DPCM 27 marzo 1997; tale riduzione viene applicata infatti nella fase di calcolo del maggior ricavo;
- nel campo 3, il valore dei beni strumentali di cui alle precedenti lettere a) e b) per i quali (se posseduti da intermediari di commercio, autotrasportatori, taxisti, lavanderie, ecc.) spetta la prevista riduzione del 20 per cento. Anche in questo caso il valore da indicare in dichiarazione non tiene conto della predetta riduzione che è applicata nella predetta fase di calcolo.
Le associazioni tra artisti e professionisti dovevano indicare nel rigo C2, campo 1, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, e nel campo 2 il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici.
Determinazione della variabile "partecipazione agli utili"
Secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM 27 marzo 1997, ai fini della determinazione del valore delle variabili in esame, in luogo delle quote effettivamente attribuite si devono prendere in considerazione quote figurative pari a 15 milioni, ragguagliate al numero dei mesi per i quali gli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa (mesi di partecipazione x 15 milioni /12).
Ai fini dell'applicazione dei parametri, nel rigo B16 del mod. 750/97 il contribuente doveva indicare il dato contabile effettivo relativo alle quote di utili spettanti agli associati in partecipazione e nello spazio riservato alle annotazioni doveva essere indicato il numero di mesi di attività nell'impresa degli associati in partecipazione.
Determinazione del valore delle quote di reddito spettanti ai soci e associati con occupazione prevalente.
Ai fini della determinazione del valore delle variabili in esame, l'art. 3 del DPCM 27 marzo 1997 ha stabilito che vengano considerate quote di reddito figurative, anziché le quote effettivamente attribuite ai soci o associati.
In tal modo si è voluto equiparare il trattamento delle società che si avvalgono di lavoratori dipendenti a quello delle stesse società che si avvalgono invece dei soci in luogo di detti dipendenti; per le associazioni tra artisti e professionisti si è inteso invece tener conto della capacità di ciascun associato di produrre compensi, considerando a tal fine il numero di anni di esercizio dell'attività in forma individuale o associata e l'età anagrafica.
In particolare nel citato DPCM è stabilito che le quote attribuite a ciascun socio o associato con occupazione prevalente sono determinate in misura pari a:
- 24 milioni fino al compimento del quinto anno di attività;
- 30 milioni, dopo il compimento del quinto e fino al compimento del decimo anno di attività;
- 36 milioni, oltre il decimo anno di attività;
- 24 milioni, per i soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dal numero di anni di esercizio dell'attività.
Detti importi sono riferibili a quote spettanti per l'intero anno (pertanto devono essere ragguagliati al numero di mesi di occupazione prevalente prestata, considerando come mese intero un periodo di attività superiore a quindici giorni) e ai fini del computo degli anni in base ai quali stabilire la quota da attribuire a ciascun socio o associato, occorre tener conto dell'attività complessivamente svolta, anche al di fuori della società o associazione, in forma individuale o associata, considerando soltanto gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta. Non si tiene conto dell'attività svolta in qualità di lavoratore dipendente o di collaboratore di impresa familiare.
Relativamente all'età anagrafica, il requisito sopra indicato sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DPCM, l'ammontare complessivo di dette quote deve essere diminuito di una quota media ottenuta moltiplicando la quota di reddito medio ponderata, commisurata su base mensile, per un coefficiente calcolato con riferimento al numero di giorni di attività svolta dalla società o associazione, rapportati ai 366 giorni dell'anno 1996. Tale riduzione è stata prevista per omogeneità di trattamento rispetto alle imprese individuali per le quali non si tiene conto autonomamente dell'apporto di lavoro dell'imprenditore.
In pratica il valore della variabile in esame può essere calcolato utilizzando le seguenti formule:
VQ = TQ - QMTQ = (M1* 24mil. + M2* 30mil. + M3* 36mil. + M4* 24mil.)/12
QM = (TQ/TM)* mesi
Laddove:
VQ = valore delle quote
TQ = totale quote dei soci o associati
QM = quota media
M1 = mesi totali di partecipazione nella società o associazione dei soci o associati in attività da non più di 5 anni
M2 = mesi totali di partecipazione nella società o associazione dei soci o associati in attività da oltre 5 e fino a 10 anni
M3 = mesi totali di partecipazione nella società o associazione dei soci o associati in attività da oltre 10 anni
M4 = mesi totali di partecipazione nella società o associazione dei soci o associati con più di 65 anni di età
TM = totale mesi di attività svolta nella società o associazione nell'anno 1996 dai soci o associati (M1+M2+M3+M4)
Mesi = mesi di attività della società o associazione pari a (giorni di attività della società o associazione/366)* 122.2 Applicazione del fattore di adeguamento
La disciplina dell'accertamento sulla base dei parametri applicabile per il periodo d'imposta 1995 prevede che l'ammontare di ricavi o compensi risultanti dall'applicazione dei parametri sia preso a base ai fini dell'attività di accertamento e, nella stessa misura, ai fini dell'adeguamento spontaneo da parte del contribuente.
In relazione ai periodi d'imposta 1996 e 1997, l'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 ha, invece, stabilito che l'Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamento analitico-presuntivo in base ai parametri nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi indicano ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto in base al fattore di adeguamento determinato secondo i criteri indicati nella nota tecnica e metodologica allegata al DPCM 27 marzo 1997.
In pratica la norma prevede che l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi richiesti ai fini dell'adeguamento spontaneo in sede di dichiarazione dei redditi sia di importo inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri, rilevante invece ai fini dell'attività di accertamento.3. Segnalazioni
Per l'attività di controllo in argomento sono oggetto di segnalazione le società di persone e le associazioni fra artisti e professionisti che, con riferimento al periodo d'imposta 1996, risultano al sistema informativo aver esercitato attività d'impresa o arti e professioni in regime di contabilità semplificata e aver dichiarato ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello determinabile sulla base dei parametri, ridotto in base al fattore di adeguamento determinato secondo i criteri indicati nella nota tecnica e metodologica allegata al DPCM 27 marzo 1997.
Con riferimento a ciascun soggetto selezionato sono stati prodotti a livello centrale prospetti contabili che saranno di ausilio agli uffici nella predisposizione degli inviti al contraddittorio per l'avvio del procedimento di adesione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997; in particolare, nei predetti prospetti sono indicati i ricavi o compensi attribuibili alla società o associazione sulla base dei parametri e gli elementi utilizzati per calcolarli nonché i dati per la determinazione dell'aliquota media ai fini dell'I.V.A.
Al fine di dare avvio all'attività in argomento a ciascun Ufficio locale e delle Imposte Dirette vengono inviati:
- i prospetti contabili relativi ai soggetti selezionati aventi il domicilio fiscale nell'ambito territoriale di propria competenza per il periodo d'imposta 1996; tali prospetti, ordinati per maggior ricavo o compenso determinato presuntivamente, sono contrassegnati da un numero progressivo riportato anche in un'apposita colonna negli elenchi riepilogativi di cui al punto seguente;
- un elenco riepilogativo delle società e associazioni cui si riferiscono i predetti prospetti, ordinate per codice fiscale; detto elenco riporta i dati identificativi dei soggetti selezionati (codice fiscale, partita I.V.A. e denominazione) e quelli della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta in esame, nonché il maggior ricavo o compenso attribuibile sulla base dei parametri.
Al fine di portare a conoscenza di ciascun Ufficio I.V.A. i contribuenti oggetto di segnalazione ai corrispondenti Uffici Imposte Dirette sono inviati elenchi riepilogativi delle società e associazioni aventi, per il periodo d'imposta 1996, il domicilio fiscale nell'ambito territoriale di competenza, con l'indicazione del competente Ufficio Imposte Dirette; in detti elenchi sono riportati i dati identificativi, il maggior ricavo o compenso determinato presuntivamente, nonché i dati utili al calcolo dell'aliquota media ai fini dell'I.V.A. (volume d'affari e I.V.A. sulle operazioni imponibili) quali risultano al sistema informativo.4. Attività degli Uffici
Nell'ambito del procedimento di accertamento in esame, sarà valorizzato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente attraverso l'avvio del contraddittorio ad iniziativa degli Uffici locali e degli Uffici delle Imposte Dirette ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 giugno 1997, n. 218.
Al riguardo appare opportuno ribadire che il procedimento è improntato alla tendenziale unicità dell'adesione sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell'I.V.A. e richiede quindi, ove non siano ancora istituiti gli Uffici locali, una sistematica operatività congiunta degli uffici di entrambi i settori impositivi, da realizzarsi attraverso la gestione unitaria dell'attività di controllo.
Il complessivo procedimento di accertamento sarà articolato come segue.
Riscontro dei dati contenuti nei prospetti
Gli Uffici verificheranno preliminarmente la correttezza dei dati contabili contenuti nei prospetti elaborati centralmente in relazione a quelli esposti nelle dichiarazioni dei redditi in possesso dell'Amministrazione. Al riguardo si fa presente che, al fine di accelerare l'attività degli uffici ubicati in ambiti territoriali nei quali operano i centri di servizio, è stato attivato centralmente il prelievo automatico dei modelli 750 relativi ai soggetti selezionati.
Si evidenzia che i dati indicati nei predetti prospetti, relativi alle voci e alle variabili utilizzate per il calcolo dei maggiori ricavi o compensi sulla base dei parametri, sono suscettibili di variazione qualora non coincidenti con quanto indicato nelle relative dichiarazioni dei redditi.
In tal caso sarà cura degli Uffici locali e degli Uffici delle Imposte Dirette utilizzare l'ordinaria procedura di calcolo già in dotazione al fine di determinare direttamente il diverso maggior ricavo o compenso attribuibile (cfr. successivo par. 5).
Selezione delle posizioni
Gli Uffici locali e gli Uffici delle imposte dirette verificheranno preliminarmente l'esistenza di eventuali elementi in loro possesso rilevanti ai fini dell'accertamento per lo stesso anno 1996, adottando il procedimento accertativo che risulti di maggiore proficuità.
Al fine di agevolare l'attività di riscontro degli uffici si fa presente che sono stati esclusi dal procedimento i soggetti che, dai dati in possesso del sistema informativo, risultano interessati per l'anno 1996 da processi verbali di verifica parziale o generale, da segnalazioni derivanti da verifica a soggetti terzi, nonché da controlli ordinari effettuati dagli uffici ai fini delle imposte dirette con esito positivo e già notificati.
Ne consegue, pertanto, che la specifica attività degli uffici sarà di fatto incentrata sui soli elementi non conosciuti al sistema informativo in quanto non oggetto di segnalazione automatizzata, ovvero acquisiti al sistema dal mese di maggio c.a., cioè successivamente all'avvio delle elaborazioni per la selezione dei soggetti.
Gli Uffici IVA svolgeranno analoghe attività di riscontro in relazione ai soli soggetti selezionati dagli Uffici Imposte Dirette, relativamente ai quali, a seguito dell'attivazione di un controllo da parte dei predetti Uffici delle imposte dirette, risulta automaticamente attivata anche una segnalazione ai fini dell'IVA.0
Sulla base dei riscontri effettuati ciascun Ufficio I.V.A. dovrà dare un esito negativo o positivo alla segnalazione attivata dal competente Ufficio Imposte Dirette.
L'esito negativo assume il significato di esclusione del soggetto segnalato dal controllo sulla base dei parametri per la sussistenza di elementi di certa e concreta rilevanza più proficui, ovvero per la presenza di un avviso di rettifica notificato.
Le posizioni soggettive non selezionate saranno comunque gestite dagli Uffici Imposte Dirette ed I.V.A. mediante la valutazione congiunta degli elementi in loro possesso, ai fini dell'attivazione del procedimento di accertamento con adesione fondato su tali elementi.
Ugualmente gli Uffici locali in presenza di elementi più proficui dovranno comunque concludere l'attività di controllo sostanziale nei confronti delle posizioni soggettive non selezionate.
L'esito positivo dato alla segnalazione dall'Ufficio I.V.A. consentirà invece l'attivazione di una rettifica ai fini dell'I.V.A.,
propedeutica per l'innesco del procedimento con adesione da parte del competente Ufficio Imposte Dirette.
Agli Uffici Imposte Dirette sarà infatti inibita la stampa dell'invito al contraddittorio fino a quando il corrispondente Ufficio I.V.A. non avrà attivato la rettifica di competenza.
Si fa presente infine che, a supporto dell'attività di selezione, negli elenchi riepilogativi delle segnalazioni di cui al precedente paragrafo sono evidenziate le posizioni soggettive per le quali risultano al sistema informativo:
- un controllo ordinario con esito positivo non notificato ai fini II.DD.;
- un controllo con esito positivo ai fini IVA;
- presentata più di una dichiarazione IVA;
- non presentata la dichiarazione IVA;
- dichiarazione IVA "non regolare".
Gestione del procedimento di accertamento con adesione
In relazione ai soggetti selezionati a seguito dei riscontri di cui al punto precedente gli Uffici locali e gli Uffici delle Imposte Dirette attiveranno informaticamente un controllo ai fini delle imposte dirette, procedendo quindi alla gestione del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 giugno 1997, n. 218.
A tal fine i predetti Uffici procederanno alla predisposizione di inviti al contraddittorio nei confronti delle società/associazioni selezionate e dei relativi soci/associati, desumendo gli elementi utili dai prospetti contabili elaborati centralmente nonché dai modelli 750 presentati dalle società/associazioni per il periodo d'imposta 1996.
Per quanto riguarda, in particolare, la gestione della fase del contraddittorio si fa presente che nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 è stata fornita un'elencazione, peraltro non tassativa, delle argomentazioni che possono essere validamente addotte dal contribuente al fine di giustificare lo scostamento dei ricavi/compensi dichiarati da quelli determinabili sulla base dei parametri; al riguardo si richiama inoltre quanto precisato nella circolare n. 25/E del 14 marzo 2001 in merito alla possibilità per i contribuenti di addurre in sede di contraddittorio le risultanze degli studi di settore ai fini della determinazione dei ricavi o compensi riferibili al periodo d'imposta 1996.
Si fa presente, inoltre, che in sede di contraddittorio potranno essere evidenziati ulteriori elementi utili al calcolo dell'aliquota media ai fini I.V.A. (operazioni non soggette a dichiarazione I.V.A., importo dell'I.V.A. sulle cessioni di beni ammortizzabili); al riguardo si rinvia a quanto già illustrato nel paragrafo 2.8 della citata circolare n. 117/E.
Gli uffici dovranno attentamente valutare i fatti e le circostanze rappresentati dalla società o associazione nonché dai relativi soci o associati durante il contraddittorio, dando sempre conto nei propri atti delle ragioni evidenziate e motivando sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.
Esito del procedimento
A seguito della regolare notifica dell'invito alla società o associazione e ai soci o associati e degli sviluppi del contraddittorio, l'esame delle posizioni si concluderà con i seguenti provvedimenti:
- atto di adesione per i soggetti che abbiano definito la propria posizione (società/associazione e/o soci /associati);
- atto di accertamento per ciascun soggetto che, benché ritualmente convocato, non abbia partecipato al contraddittorio ovvero, pur avendovi partecipato, non abbia aderito; al riguardo si richiamano le indicazioni fornite nel par. 2.2. della Circolare n. 235/E del 1997.
Gli avvisi di accertamento dovranno essere puntualmente motivati dagli uffici facendo riferimento, oltre che alle norme legittimanti la rettifica operata, alle risultanze del contraddittorio.
Per quanto concerne, in particolare, la predisposizione degli avvisi di accertamento nei confronti della società o associazione, si precisa che:
- l'Ufficio locale emetterà un unico atto di accertamento, efficace sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- nel caso in cui la competenza è ripartita tra un Ufficio Imposte Dirette ed un Ufficio I.V.A, l' Ufficio delle Imposte Dirette procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per i tributi di sua competenza, seguita dalla notifica, da parte dell'Ufficio IVA competente, dell'avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base dei maggiori ricavi/compensi accertati ai fini delle imposte dirette.
La rettifica IVA dovrà fare riferimento all'avviso di accertamento del competente Ufficio Imposte Dirette che dovrà essere allegato in fotocopia. Pertanto gli Uffici delle Imposte Dirette dovranno tempestivamente inviare ai competenti uffici IVA fotocopia degli avvisi di accertamento perfezionati con la sottoscrizione del direttore o di un funzionario delegato.
Si ricorda che alla rettifica IVA dovrà altresì essere allegata fotocopia del verbale di contraddittorio svoltosi presso l'Ufficio Imposte Dirette, qualora in tale sede siano emersi ulteriori elementi rilevanti per il calcolo dell'aliquota media.5. Procedura informatica di ausilio all'attività degli uffici
La procedura per la gestione da parte degli Uffici dell'attività di accertamento in oggetto non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quella già utilizzata per l'attività di controllo sulla base dei parametri per il periodo d'imposta 1995 nei confronti delle società di persone e associazioni tra artisti e professionisti.
Pertanto, in merito alle funzionalità e alle modalità di utilizzo di tale procedura si rinvia alla citata comunicazione di servizio n. 58 del 2000, che deve intendersi integrata con le modifiche di seguito illustrate.
Motivazione dell'invito al contraddittorio: prospetto di determinazione dei maggiori ricavi/compensi
La funzione che consente l'inserimento della motivazione dell'invito al contraddittorio, illustrata al paragrafo 2.2 della citata comunicazione n. 58, presenta alcune novità.
Digitando la funzione "6) MOTIVAZIONI" del menù dell'accertamento con adesione, il Sistema permette l'acquisizione del prospetto di determinazione dei ricavi/compensi sulla base dei parametri, la cui trasmissione è obbligatoria ai fini della stampa dell'invito al contraddittorio.
L'ufficio deve selezionare con "S" le diciture "MOTIVAZIONE DELL'INVITO" e "RICAVI" o "COMPENSI", nonché indicare il numero e l'anno dell'invito e il valore 1 nel campo funzione.
Il Sistema propone schermate differenti a seconda che si tratti di società esercente attività d'impresa ovvero di associazione tra professionisti e tra artisti, nelle quali sono visualizzati tutti i dati presenti nel prospetto di determinazione presuntiva dei ricavi/compensi elaborato centralmente e trasmesso agli uffici.
In particolare, vengono visualizzati:
- codice fiscale e partita IVA della società/associazione;
- codice attività risultante dall'invito;
- decodifica del codice attività;
- giorni di attività;
- variabili e voci rilevanti per l'applicazione dei parametri;
- maggiori ricavi/compensi determinati;
- totale ricavi/compensi presunti;
- volume d'affari;
- I.V.A. sulle operazioni imponibili;
- aliquota media.Tutti i dati proposti dal Sistema, ad eccezione del codice fiscale e della partita IVA, sono modificabili dall'Ufficio. Si evidenzia che la procedura, a seguito della variazione di uno o più dati rilevanti per l'applicazione dei parametri, non effettua calcoli né controlli contabili sui dati inseriti.
A tal fine l'Ufficio dovrà utilizzare la procedura di calcolo presente nell'area "CONCORDATO, ADEGUAMENTO RICAVI", sottoarea "2. ADEGUAMENTO RICAVI/COMPENSI" (indicando "96" nel campo ANNO), funzione "1) CALCOLO IMPRESE", ovvero "2) CALCOLO PROFESSIONISTI".
Si ricorda che tale procedura è stata fornita agli Uffici al fine di prestare assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1996.
Pertanto il maggior ricavo/compenso evidenziato dalla procedura rappresenta il maggior valore al quale i contribuenti potevano adeguare spontaneamente i propri ricavi/compensi nella dichiarazione dei redditi per il 1996.
Si evidenzia quindi che i maggiori ricavi/compensi determinati, che l'Ufficio dovrà indicare nel prospetto di determinazione presuntiva dei ricavi/compensi al fine della predisposizione dell'invito al contraddittorio, dovranno essere calcolati come differenza tra il ricavo/compenso di riferimento e i ricavi/compensi dichiarati.
Si fa presente che al fine di tenere conto delle modifiche apportate dall'art. 3 del DPCM 27 marzo 1997 alle modalità di determinazione del valore delle quote spettanti ai soci e associati con occupazione prevalente, dettagliatamente illustrate nel paragrafo 2.1, sono state inserite nel prospetto di determinazione presuntiva dei ricavi/compensi per il 1996 le voci M1, M2, M3 e M4.
Si evidenzia inoltre che la stampa dell'invito al contraddittorio, in presenza di almeno un valore attribuito a M1, M2, M3 o M4, recherà, in calce al prospetto di determinazione presuntiva dei ricavi/compensi, un riquadro contenente le formule utilizzate per il calcolo della variabile "Quote spettanti ai soci ed associati con occupazione prevalente".Si richiama l'esigenza di dare immediato impulso agli adempimenti previsti al fine di concludere la complessiva attività entro e non oltre il 31/12/2001, termine di decadenza dell'azione accertatrice ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della consuntivazione l'attività in argomento sarà valorizzata secondo i criteri previsti per l'attività di controllo sostanziale su iniziativa degli uffici.
Le Direzioni Regionali vigileranno sull'osservanza da parte dei dipendenti uffici delle presenti istruzioni, adottando ogni opportuna iniziativa anche di tipo organizzativo.