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Circolare Agenzia Entrate n. 53 del 13.06.2001
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Regolarizzazione dei redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera. Art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Circolare Agenzia Entrate n. 53 del 13.06.20011. Premessa
L'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel S.O. n. 21/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, ripropone, in termini più favorevoli, la sanatoria dell'omessa dichiarazione dei "redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera", originariamente prevista dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente ripresa da ulteriori provvedimenti legislativi che hanno riaperto i termini per avvalersene da parte dei soggetti interessati.
La nuova sanatoria consiste nella possibilità di regolarizzare la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, dei predetti redditi, mediante il versamento di un importo pari al 25 per cento delle imposte risultanti dall'applicazione dell'aliquota marginale del contribuente ovvero dell'aliquota del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Nel richiamare in proposito le precedenti circolari n. 281/E del 24.10.1997, n. 150/E del 12.6.1998 e n. 121/E del 31.5.1999, con la presente, ad integrazione di quanto già precisato sulla nuova disciplina con la circolare n. 1/E, punto 1.2.1., del 3.1.2001, si forniscono più dettagliate istruzioni circa l'ambito e le modalità di applicazione della sanatoria, in particolare per quanto riguarda l'apposita istanza prevista per la dichiarazione dei redditi oggetto di regolarizzazione.2. Ambito soggettivo
Occorre precisare preliminarmente che la nuova disciplina si rivolge ai soggetti residenti, già individuati dalla precedente normativa, che hanno percepito trattamenti pensionistici di fonte estera comunque imponibili in Italia, anche per effetto delle convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni sui redditi, omettendone, in tutto o in parte, la dichiarazione ai fini IRPEF.
Al riguardo si osserva che, nonostante l'art. 3, comma 1, faccia espresso riferimento alla disciplina convenzionale, una corretta lettura della norma non può prescindere dal richiamo che la stessa fa alla originaria disciplina di cui all'art. 9-bis citato e alle controversie pendenti. Pertanto, in conformità con la natura onnicomprensiva della originaria disciplina, una visione logico-sistematica delle disposizioni di cui all'art. 3 porta a ricomprendere anche nella nuova sanatoria le pensioni di fonte estera provenienti da enti di Paesi non convenzionati con il nostro, le quali diversamente resterebbero escluse, senza valide ragioni.
Tra i soggetti che possono parimenti avvalersi della sanatoria rientrano, per espressa previsione della norma, anche "coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Per una più puntuale definizione di tali soggetti, in relazione alle diverse situazioni presupposte dalla norma in commento ai fini sia della regolarizzazione che del suo contenuto, si rinvia al successivo paragrafo concernente l'ambito oggettivo dell'istituto.3. Ambito oggettivo
Nel rinviare a quanto già illustrato al paragrafo 2 della originaria circolare n. 281/E del 1997 circa il trattamento tributario in generale delle pensioni estere, l'art. 3, comma 1, prevede per quanto riguarda l'operatività temporale della sanatoria che:
- i periodi di imposta interessati sono quelli precedenti l'anno 2000, ancora suscettibili di essere accertati: in pratica gli anni dal 1995, in caso di dichiarazione presentata, e dal 1994, in caso di dichiarazione omessa, sempre sino a tutto il periodo di imposta 1999;
- sono altresì interessati tutti i periodi di imposta accertati per i quali alla data del 1 gennaio 2001 (entrata in vigore della legge n. 388 del 2000) risultano ancora pendenti i termini per ricorrere ovvero accertati successivamente a tale data e sino al 30 giugno 2001, da considerare come "non ancora accertati" solo ai fini dell'esercizio della sanatoria, ancorché in entrambi i casi non ritualmente contestati;
- sono esclusi i periodi di imposta per i quali siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi o decisioni passate in giudicato anteriormente alla predetta data del 1 gennaio 2001.
Come già precisato al paragrafo 2, l'art. 3, comma 1, all'ultimo periodo, consente di accedere alla nuova sanatoria anche ai soggetti che si siano già avvalsi dell'originaria sanatoria di cui al citato art. 9-bis del D.L. n. 79 del 1997, come successivamente prorogata al 31 maggio 1999. Ciò a condizione che, come già anticipato con la circolare n. 1/E del 2001, non si sia compiutamente prodotto l'effetto di regolarizzazione previsto dal predetto articolo.
Al riguardo, si individuano le ipotesi che in pratica possono più frequentemente ricorrere:
a) Pagamento integrale delle somme dovute in base alla originaria sanatoria
- versamento eseguito entro il 31.5.1999: il contribuente si è avvalso della precedente sanatoria, ma essendosi l'effetto sanante compiutamente verificato, resta preclusa la facoltà di avvalersi della nuova disciplina per i periodi di imposta oggetto della stessa precedente sanatoria;
- versamento eseguito oltre il 31.5.1999: il contribuente non si è avvalso della precedente sanatoria per mancato esercizio entro i termini; pertanto può avvalersi della nuova disciplina per tutti gli anni ancora accertabili o pendenti al 1 gennaio 2001, compresi quelli cui si riferisce il tardivo versamento.
b) Pagamento parziale entro il 31.5.1999 delle somme dovute in base alla originaria sanatoria
- la differenza non versata non è stata ancora iscritta a ruolo: il contribuente si è avvalso della originaria sanatoria e l'effetto sanante si è verificato sia pure non compiutamente; è ammesso pertanto ai benefici della nuova sanatoria, senza applicazione di sanzioni ed interessi anche relativamente al saldo residuo da iscrivere a ruolo ferme restando le modalità di calcolo previgenti, a condizione che si avvalga della nuova disciplina per gli anni successivi a quelli previsti dall'art. 9-bis, sino al 1999.
- la differenza non versata è stata iscritta a ruolo: il contribuente si è avvalso della originaria sanatoria e l'effetto sanante si è verificato sia pure non compiutamente; è ammesso pertanto ai benefici della nuova sanatoria, con sgravio delle sanzioni ed interessi applicati al saldo residuo -iscritto a ruolo in base alle modalità di calcolo previgenti-, a condizione che si avvalga della nuova disciplina per gli anni successivi a quelli previsti dall'art. 9-bis, sino al 1999.
c) Pagamento parziale oltre il 31.5.1999 delle somme dovute in base alla originaria sanatoria
Il contribuente non si è avvalso della precedente sanatoria entro i termini e pertanto non ha conseguito alcun effetto sanante; può avvalersi della nuova disciplina per tutti gli anni ancora accertabili o pendenti al 1 gennaio 2001.
In conclusione, la fruizione della nuova previsione agevolativa è ammissibile soltanto nei limiti consentiti dalla precedente normativa ed in relazione ad un pagamento, anche parziale, effettuato entro il 31 maggio 1999, a prescindere dalla presentazione o meno della istanza relativa alla originaria sanatoria entro il termine del 30 settembre dello stesso anno, come da ultimo prorogato.4. Effetti della sanatoria
Per espressa previsione dell'art. 3, comma 1, gli effetti della nuova sanatoria - che, come meglio precisato al paragrafo 5.1, a differenza della precedente disciplina, sono riconducibili alla presentazione tempestiva dell'apposita istanza - consistono, pur essi, nell'inapplicabilità delle sanzioni amministrative e degli interessi.
Un ulteriore effetto della sanatoria consiste ora nella regolarizzazione, con il versamento effettuato secondo le nuove modalità di calcolo, anche ai fini delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.
Infatti, la formulazione della norma di cui art. 3, comma 1, nello stabilire gli importi forfetariamente dovuti, non fa riferimento espresso alla sola Irpef, bensì alla imponibilità in generale in Italia dei redditi in questione, lasciando intendere chiaramente che tali importi assumono valenza sostitutiva anche riguardo agli altri tributi, ivi comprese le predette addizionali.
Resta inteso inoltre che, per i periodi di vigenza del contributo al servizio sanitario nazionale, dalla relativa base imponibile erano in radice esclusi i redditi da pensione di fonte estera.5. Adempimenti dei contribuenti
5.1. Istanza ai fini della dichiarazione
A differenza della precedente sanatoria, l'art. 3, comma 1, prevede espressamente, per la dichiarazione dei redditi di fonte estera omessi, un'apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 2001; cadendo tale ultima data di sabato, il termine di presentazione è prorogato a lunedì 2 del successivo mese di luglio.
Da tale espressa previsione discende che, ai fini della regolarizzazione, l'istanza assume natura di requisito essenziale per la produzione degli effetti sananti che con l'istanza medesima devono essere richiesti, entro il termine perentorio del 2 luglio 2001, con indicazione degli elementi necessari per la definizione delle somme da versare; elementi, peraltro, che sostanzialmente corrispondono a quelli richiesti per avvalersi della precedente sanatoria.
Per agevolare l'esercizio e la gestione della nuova sanatoria, si propone uno schema istanza, da compilare anche in forma libera, al fine di ordinare i predetti elementi, secondo quanto indicato nelle relative note ed istruzioni. Tale schema (All. 1) è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it e potrà, pertanto, essere direttamente prelevato dai contribuenti interessati, in rete o presso gli uffici locali, unitamente alla presente circolare.
Le istanze sono consegnate o spedite, in qualsiasi busta bianca, con sopra indicata la dicitura "SANATORIA FISCALE PER I REDDITI DI PENSIONE ESTERA - Art. 3, comma 1, L. 388/2000", mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ovvero, se non ancora attivato, all'ufficio delle imposte dirette, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione, ancorché lo stesso sia variato rispetto alla data di presentazione di eventuali dichiarazioni relative alla originaria sanatoria.
Per quanto riguarda il calcolo delle somme da versare, con la citata circolare n. 1 /E del 2001 sono stati già illustrati i metodi di determinazione degli importi dovuti e sono stati forniti dettagliatamente alcuni esempi, con riferimento alle principali situazioni che possono ricorrere. In ogni caso, in questa sede si rammenta che la sanatoria prevede il versamento di una somma pari al 25 per cento delle imposte risultanti dall'applicazione dell'aliquota marginale del contribuente ovvero della aliquota del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
Lo schema di dichiarazione allegato, ai fini operativi, prevede per ciascuna annualità, che non abbia formato oggetto della precedente sanatoria con effetto sanante, l'indicazione dei seguenti elementi: pensione non dichiarata, da convertire in lire in base alla Tabella dei cambi di cui all'Allegato n. 2; aliquota applicabile; imposta relativa; somme già versate a seguito di eventuali iscrizioni a ruolo derivanti da atti di accertamento già notificati, ovvero versate a seguito della sanatoria precedente oltre il 31.5.1999, senza alcun altro pagamento anteriore a tale data. Trattasi degli elementi necessari per il calcolo dell'importo complessivo da versare ai fini della regolarizzazione, che scaturisce dalla sommatoria di quelli determinati per singola annualità in base ai predetti elementi. Nel caso in cui, per una o più annualità, le somme già versate risultino superiori al 25 per cento dell'imposta calcolata mediante l'aliquota applicabile, la parte eccedente non può essere compensata con gli importi dovuti per le altre annualità; con la conseguenza che nella colonna "importo da versare" delle annualità con un valore eccedentario sarà indicato, in ogni caso, il valore "zero".
In sostanza, nell'istanza vanno indicati gli elementi di calcolo afferenti le sole annualità che rientrano nella nuova disciplina, con esclusione di quelle già oggetto della precedente regolarizzazione, per le quali la parzialità del versamento, sia pure tempestivo (entro il 31-5-1999) non ha consentito un pieno effetto sanante; per queste ultime annualità spetta comunque il più limitato effetto della iscrizione a ruolo del residuo senza sanzioni e interessi, ovvero del relativo sgravio, ottenibile solo con la presentazione dell'istanza stessa, mediante autonoma attività da parte degli uffici locali.5.2.Versamento delle somme dovute
Per il pagamento delle somme dovute, l'art. 3, comma 1, prevede letteralmente che le stesse "devono" essere versate in quattro rate di pari importo entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003, senza applicazione di interessi. Si fa presente che, cadendo la data del 15 dicembre 2001 di sabato, il termine di versamento è prorogato al lunedì successivo, giorno 17 dicembre.
La predetta disciplina di pagamento rateale è chiaramente finalizzata alla previsione espressa della disapplicazione degli interessi dilatori, altrimenti dovuti, senza escludere, ovviamente, la possibilità di provvedere al versamento in unica soluzione, che pertanto si ritiene ammissibile, dell'importo risultante dalla sommatoria di quelli annuali, indicato alla voce "TOTALE" della corrispondente colonna dello schema di istanza allegato.
Il versamento va effettuato - alternativamente, in lire o in euro per la prima rata e per il pagamento in unica soluzione, ovvero solo in euro, per le rate successive -, mediante il modello F24, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali, utilizzando il codice-tributo "4358 - Sanatoria per i redditi di pensioni estere", già istituito in occasione della precedente sanatoria. Gli importi vanno indicati nella colonna "importi a debito da versare" della sezione "Erario" dello stesso modello, riportando quale periodo di riferimento l'anno di effettuazione del versamento.6. Attività degli Uffici locali.
Gli uffici, una volta riscontrata la situazione risultante dalle istanze presentate, adotteranno le necessarie iniziative di accertamento nei confronti dei contribuenti che abbiano omesso, entro il termine del 2 luglio 2001, la presentazione della dichiarazione di sanatoria. Nel caso in cui a carico dei medesimi contribuenti risultino già notificati avvisi di accertamento, procederanno alla attività esecutiva di iscrizione a ruolo, secondo le regole ordinarie stabilite in relazione allo stato del procedimento e del relativo contenzioso.
Per quanto riguarda, invece, le istanze che risultano tempestivamente presentate, gli uffici procederanno all'esame della correttezza del calcolo delle somme dovute, in vista del successivo controllo circa la esattezza dei versamenti secondo la tempistica della prevista rateazione. In particolare, relativamente alla prima scadenza del 17 dicembre 2001, qualora risulti un carente o tardivo versamento, le somme residue saranno iscritte a ruolo in unica soluzione, per intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione, con applicazione della sanzione del 30 per cento di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi con riferimento all'importo della prima rata. Comportamento analogo, ovviamente, sarà adottato per le successive scadenze rateali.
Ove si tratti di contribuenti già destinatari di atti di accertamento, qualora nei loro confronti siano già state effettuate le relative iscrizioni provvisorie a ruolo, occorrerà provvedere alla sospensione dell'attività esecutiva, sulla base delle risultanze dell'istanza tempestivamente presentata ed in particolare della richiesta del contribuente, manifestata mediante la barratura dell'apposita casella inserita nella colonna riservata all'indicazione del reddito imponibile; qualora, invece, non si sia ancora provveduto alle iscrizioni a ruolo, gli uffici si asterranno dal farlo. Resta inteso che, una volta riscontrato l'avvenuto versamento della prima rata o dell'unica soluzione, gli uffici stessi procederanno allo sgravio delle anzidette iscrizioni a ruolo e a comunicare alle competenti Commissioni tributarie la cessata materia del contendere, come per tutte le altre annualità in contestazione.
Sempre con riferimento alle ipotesi di tempestiva presentazione dell'istanza, si precisa, infine, che gli uffici dovranno procedere all'individuazione dei soggetti che si siano già avvalsi della precedente sanatoria (nel senso precisato al paragrafo 3) e che, a seguito dell'avvenuto esercizio della nuova sanatoria, possono conseguire la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi conseguenti all'attività di iscrizione a ruolo relativa alla originaria disciplina. Al riguardo, si fa rinvio alle fattispecie già ipotizzate al citato paragrafo 3.ALL. 1 (omesso)
ALL. 2
Tabella per la media annuale dei cambi1988 1989 1990 1991 1992 1993 Corona danese 193,396 187,674 193,724 193,909 204,433 242,524 Corona norvegese 199,734 198,718 191,494 191,283 198,301 221,545 Corona svedese 212,418 212,879 202,782 205,061 212,119 201,886 Dollaro australiano 1023,982 1087,051 935,518 966,855 904,314 1068,738 Dollaro canadese 1059,484 1159,116 1026,424 1083,848 1018,683 1219,004 Dollaro USA 1302,918 1373,56 1198,428 1241,637 1232,268 1572,72 Dracma greca 9,184 8,456 7,565 6,812 6,457 6,857 Escudo portoghese 9,025 8,712 8,406 8,583 9,13 9,791 Fiorino olandese 658,595 646,879 658,236 663,505 701,729 846,317 Franco belga 35,405 34,821 35,873 36,314 38,376 45,495 Franco francese 218,513 215,068 220,093 219,869 233,086 277,538 Franco svizzero 889,675 838,961 864,128 865,303 878,504 1064,634 Lira irlandese 1982,236 1944,658 1982,357 1997,174 2097,745 2301,716 Lira sterlina (GB) 2315,438 2248,584 2133,214 2187,385 2164,095 2360,948 Marco finlandese 311,015 319,888 313,468 307,008 275,016 274,923 Marco tedesco 741,172 729,709 741,597 747,656 790,032 950,697 Peseta spagnola 11,175 11,586 11,763 11,937 12,034 12,377 Scellino austriaco 105,406 103,671 105,401 106,254 112,311 135,125 Yen giapponese 10,159 9,966 8,297 9,226 9,74 14,22 Peso argentino 175,66 20,27 0,28 0,131 1249,321 1600,549 Bolivar venezuelano 89,869 47,664 25,52 22,587 18,661 16,951 Real brasiliano 7,64 803,06 27,22 3,837 0,427 29,343 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Corona danese 253,766 290,941 266,247 257,822 259,176 260,408 Corona norvegese 228,581 257,229 238,987 240,723 229,904 233,107 Corona svedese 209,009 228,399 230,087 233,025 218,427 219,916 Dollaro australiano 1179,184 1207,163 1207,542 1266,002 1093,352 1174,449 Dollaro canadese 1180,66 1186,978 1131,444 1230,848 1172,851 1225,152 Dollaro USA 1611,753 1628,911 1542,968 1703,430 1736,237 1819,274 Dracma greca 6,647 7,036 6,411 6,237 5,880 5,944 Escudo portoghese 9,722 10,87 10,007 9,717 9,637 200,482 Fiorino olandese 886,951 1015,935 915,893 872,736 875,657 2,20371 Franco belga 48,275 55,311 49,868 47,602 47,849 40,3399 Franco francese 290,794 326,629 301,755 291,776 294,429 6,55957 Franco svizzero 1180,823 1379,871 1250,938 1173,980 1198,290 1209,924 Lira irlandese 2112,006 2612,826 2468,978 2581,540 2472,309 0,787564 Lira sterlina (GB) 2467,341 2571,647 2408,123 2789,520 2876,413 2942,203 Marco finlandese 309,57 373,431 336,168 328,119 324,886 5,94573 Marco tedesco 994,682 1137,995 1026,254 982,212 987,066 1,95583 Peseta spagnola 12,046 13,075 12,192 11,631 11,626 166,386 Scellino austriaco 141,384 161,757 144,870 139,571 140,291 13,7603 Yen giapponese 15,784 17,452 14,204 14,115 13,308 16,063 Peso argentino 1614,181 1627,412 1543,078 1700,805 1736,787 1819,201 Bolivar venezuelano 11,307 9,353 3,918 3,490 3,183 3,007 Real brasiliano 1839,566 1778,503 1532,129 1577,728 1499,394 1006,866 Per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea i valori in neretto esprimono il tasso di conversione euro/valuta (quantità di valuta per 1 euro); l'importo della pensione in valuta estera deve prima essere convertito in euro e successivamente in lire, dividendo l'importo in valuta estera per il tasso euro/valuta e moltiplicando il risultato ottenuto per il tasso fisso euro/lire, pari a 1936,27.