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LETTERE

In evidenza:

La riforma dei procedimenti di composizione delle crisi aziendali

Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cd. “decreto sviluppo e crescita sostenibile”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, ha previsto rilevanti modificazioni della normativa relativa ai procedimenti di composizione delle crisi aziendali.
Il decreto stesso ha altresì...

previsto che le nuove disposizioni debbano essere applicate ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, nonché ai piani attestati elaborati successivamente al predetto termine. Tenuto conto che la legge di conversione è entrata in vigore in data 12 agosto 2012, ne deriva che le nuove norme saranno operative per i procedimenti introdotti a decorrere dal giorno 11 settembre 2012.
Entro breve, pertanto, gli operatori del settore (magistrati, avvocati, commercialisti) dovranno necessariamente interagire con le nuove disposizioni.
Il presente lavoro si prefigge lo scopo di svolgere una prima analisi delle nuove disposizioni, dando opportuna evidenza delle ragioni che ne hanno indotto l’emanazione, al fine di orientare gli operatori del settore nella gestione dei procedimenti compositori che saranno introdotti in vigenza della nuova normativa.
a cura di: Studio Martini e Associati

ID 233481

Pacchetto Lettere per procedura fallimentare

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Pacchetto Lettere per procedura fallimentare Pacchetto lettere utili per la procedura fallimentare.

previsto che le nuove disposizioni debbano essere applicate ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, nonché ai piani attestati elaborati successivamente al predetto termine. Tenuto conto che la legge di conversione è entrata in vigore in data 12 agosto 2012, ne deriva che le nuove norme saranno operative per i procedimenti introdotti a decorrere dal giorno 11 settembre 2012.
Entro breve, pertanto, gli operatori del settore (magistrati, avvocati, commercialisti) dovranno necessariamente interagire con le nuove disposizioni.
Il presente lavoro si prefigge lo scopo di svolgere una prima analisi delle nuove disposizioni, dando opportuna evidenza delle ragioni che ne hanno indotto l’emanazione, al fine di orientare gli operatori del settore nella gestione dei procedimenti compositori che saranno introdotti in vigenza della nuova normativa.
1. Richiesta al comitato dei creditori di vidimazione del registro del fallimento, 2. Lettera ai clienti per richiesta versamento saldo e messa in mora, 3. Domanda per partecipare all'asta pubblica senza incanto indetta per la vendita un bene immobile di una procedura fallimentare, 4. Comunicazione di nomina del comitato dei creditori e del presidente, 5. Comunicazione cessazione utenze, 6. Comunicazione al comitato dei creditori di inizio inventario, 7. Attestazione non impugnazione credito del dipendente, 8. Richiesta parere al comitato dei creditori sul programma di liquidazione.

Costo complessivo dei singoli documenti [procedura fallimentare] : 32,00 € +IVA

DOC

ID 233473

Richiesta parere al comitato dei creditori sul programma di liquidazione

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

previsto che le nuove disposizioni debbano essere applicate ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, nonché ai piani attestati elaborati successivamente al predetto termine. Tenuto conto che la legge di conversione è entrata in vigore in data 12 agosto 2012, ne deriva che le nuove norme saranno operative per i procedimenti introdotti a decorrere dal giorno 11 settembre 2012.
Entro breve, pertanto, gli operatori del settore (magistrati, avvocati, commercialisti) dovranno necessariamente interagire con le nuove disposizioni.
Il presente lavoro si prefigge lo scopo di svolgere una prima analisi delle nuove disposizioni, dando opportuna evidenza delle ragioni che ne hanno indotto l’emanazione, al fine di orientare gli operatori del settore nella gestione dei procedimenti compositori che saranno introdotti in vigenza della nuova normativa.

DOC

ID 233474

Attestazione non impugnazione credito del dipendente

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L'art. 98 della Legge Fallimentare prevede che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda...

sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la opposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

DOC

ID 233475

Comunicazione al comitato dei creditori di inizio inventario

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L'art. 87 della Legge Fallimentare dispone che il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere,...

processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

DOC

ID 233476

Comunicazione cessazione utenze

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L'art. 72 della Legge Fallimentare che disciplina i rapporti pendenti prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni...

della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

L'art. 74 invece disciplina invece i contratti ad esecuzione continuata o periodica e prevede che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati

DOC

ID 233477

Comunicazione di nomina del comitato dei creditori e del presidente

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L'art. 40 della Legge Fallimentare prevede che il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno...

dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37 bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

DOC

ID 233478

Domanda per partecipare all'asta pubblica senza incanto indetta per la vendita un bene immobile di una procedura fallimentare

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L'art 107 L.F prevede che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore,...

da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

DOC

ID 233479

Lettera ai clienti per richiesta versamento saldo e messa in mora

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

L'art. 31 della Legge Fallimentare prevede che Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Si propone un modello di...

lettera ai debitori e la traduzione di cortesia in inglese.

DOC

ID 233480

Richiesta al comitato dei creditori di vidimazione del registro del fallimento

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

lettera ai debitori e la traduzione di cortesia in inglese.

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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