a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 238534 | pub. 11/11/2021 | 85.56 KBLe Associazioni non riconosciute non sono dissimili da quelle riconosciute quanto al substrato materiale e alle finalità; la sola differenza è nell’elemento formale, cioè nella mancanza del riconoscimento e quindi della personalità giuridica.
La mancanza di riconoscimento incide sulla natura giuridica dell’ente che non è persona giuridica, non gode quindi di capacità giuridica generale, pur essendo un autonomo soggetto di diritti con capacità negoziale, processuale e con un fondo proprio. Tuttavia, proprio la mancanza del riconoscimento unitamente alla sottrazione ai penetranti controlli amministrativi, spiega come mai si preferisca spesso non richiedere il riconoscimento e lasciare l’Associazione a livello di Ente non riconosciuto. Proprio le Associazioni non riconosciute sono divenute l’espressione più significativa e ricorrente di formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’uomo; lo dimostra il fatto che le più importanti realtà sociali del paese, i partiti politici e i sindacati, sono Associazioni non riconosciute.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’Associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della Costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’Atto Pubblico o della Scrittura Privata a pena di nullità (art. 1350 Codice civile).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’Atto Pubblico, alla Scrittura Privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
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