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Calcolo credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (periodo 2015/2018): versione Cloud

a cura di: AteneoWeb Cloud

| ID 233762 | pub. 27/04/2017
Calcolo credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (periodo 2015/2018): versione Cloud L'applicazione consente di determinare il beneficio costituito da un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Il D.L. n. 145 del 2013, articolo 3, istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Successivamente, con la legge di stabilità 2015 e con la legge di bilancio 2017, sono state introdotte varie modifiche che hanno esteso l'ambito di applicazione delle agevolazioni.
In sintesi, la misura prevedeva un credito d'imposta pari al 50% delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed una spesa minima di 50 mila euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione.

La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha modificato tale disciplina (commi 35 e 36) in più punti:

  • l'aliquota dell'agevolazione è ridotta dal 50% al 25%. L'aliquota resta al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative;

  • l'importo massimo per impresa è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa;

  • la soglia minima di investimenti agevolabili è ridotta da 50 mila a 30 mila euro;

  • per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

  • non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il previgente articolo 3 prevedeva come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);

  • non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti (anche in considerazione della disciplina sul patent box);

  • il confronto viene effettuato sulla media triennio 2013-2015 (fisso)

  • per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;

  • è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta;

  • è eliminato il riferimento al limite massimo di stanziamento di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016;

  • la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari, ma dall'abrogazione di alcune agevolazioni (credito d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e Fondo per credito d'imposta per ricerca e sviluppo) che vengono assorbite dal credito d'imposta in commento.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 15 e 16) ha esteso di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta disciplinato dal citato articolo 3 del D.L. n. 154 del 2013.

A decorrere dal 2017:

  • la misura dell'agevolazione è elevata dal 25% al 50% per tutte le spese.

  • l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro. Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato". Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2016 ha fornito le linee guida su come applicare il nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015: sono forniti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta. Il credito d'imposta è cumulabile con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 91/2014. I costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l'intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box. La nuova versione del credito d'imposta si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate. Un'immediatezza che quindi esclude, al contrario del passato, il passaggio intermedio costituito dalla presentazione di un'apposita istanza per via telematica.

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