Dopo che il professionista delegato ha provveduto al versamento delle imposte e alla registrazione del decreto di trasferimento, dovrà espletare le formalità di richiesta di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (cosiddetti gravami), in base a quanto ordinato dal G.E., presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
La normativa di riferimento non è particolarmente semplice e deve essere applicata attentamente in ogni fase della tassazione, compresa la corretta indicazione dei codici relativi all'annotazione, per evitare una imposizione superiore al dovuto.
Il programma calcola l'ammontare delle imposte da corrispondere per la cancellazione degli eventuali gravami sugli immmobili oggetto di esecuzione immobiliare.
È possibile indicare vari tipi di gravami:
- Trascrizioni pregiudizievoli (pignoramento, sequestro, domanda giudiziale, sentenza dichiarativa di fallimento),
- Ipoteche volontarie a favore di istituti di credito per finanziamenti e contratti di mutuo,
- Ipoteche legali a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, servizi riscossione tributi, Equitalia e simili,
- Gravami derivanti da cause di lavoro o giudizio di separazione tra coniugi,
- Altre ipoteche diverse da quella volontaria a favore di istituti di credito per finanziamenti e contratti di mutuo.
La circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Pubblicità immobiliare e affari legali del 4 marzo 2015 fornisce chiarimenti in merito ai profili civilistici e fiscali delle annotazioni ex art. 586 c.p.c.: "La base imponibile da assumere per la determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire in forza di decreto di trasferimento è rappresentata, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati possano costituire l'intero compendio oggetto dell'ipoteca, dal minore tra l'ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti."
Alcuni riferimenti normativi:
- Circolare n. 8/E Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017
- Circolare n. 24/E Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2015
- Art. 15 D.P.R. 29.09.1973, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie"
- Legge 2 aprile 1958, n. 319
- Art. 618 bis Codice di Procedura Civile
- Art. 2770 Codice Civile
- Legge 6 marzo 1987, n. 74
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- D.L. 31 ottobre 1990, n. 3
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