ContrattiLocazioni immobili

Contratto di locazione ad uso abitativo ad uso transitorio

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

DOC | ID 233097 | pub. 28/10/2016 | 58 B
Modello personalizzabile redatto in formato MS Word.
Il contratto di locazione ad uso transitorio è un contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee non turistiche; un soggetto (Locatore) concede per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria ben individuata il godimento di un immobile destinato ad abitazione a un altro soggetto (Conduttore), dietro il pagamento di un corrispettivo.

La durata del contratto transitorio deve essere compresa tra 30 giorni e 18 mesi; i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono in ogni caso rimessi alla libera contrattazione tra le parti.

Il contratto di locazione ad uso transitorio “ordinario” deve essere redatto utilizzando un modello individuato dal D.M. 16 gennaio 2017 (allegato B).
Fra gli elementi che devono essere obbligatoriamente contenuti nel contratto si ricordano in particolare:
- le generalità delle parti;
- la descrizione dell’immobile;
- l’indicazione dell’importo del canone;
- le modalità di versamento;
- la durata della locazione;
- l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso (ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente in altra sede); in caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria (vedi la scheda sui contratti a canone libero) e quindi la durata sarà di 4 anni + 4 anni.

È espressamente vietata la sublocazione.

Nei contratti di locazione ad uso transitorio la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito.
Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore. In caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina dei contratti a canone libero (con durata di 4 anni + 4 anni).
Se il locatore comunica il perdurare dell’esigenza transitoria e poi non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro 6 mesi, può essere condannato al risarcimento del danno a favore del conduttore (fino ad un massimo 36 mensilità del canone di locazione) oppure al ripristino del contratto di locazione secondo la disciplina ordinaria.

In alcune città italiane e relativa area metropolitana (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania; Comuni confinanti con le città sopra elencate; Capoluoghi di provincia) l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali.

Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

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