Corso breve sulle notifiche a mezzo PEC degli avvocati con compendio giurisprudenziale

a cura di: Studio Legale Avv. Edoardo Ferraro

PDF | ID 233144 | pub. 07/11/2016 | 2.78 KB
Il presente vademecum riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati, ed inserendo in calce una sezione sulla giurisprudenza in materia di notifiche a mezzo PEC.
Si ricorda, poiché in molti casi le situazioni vengono ancora confuse, come NON vi sia alcun obbligo di effettuare una notifica via PEC (al contrario di quanto ormai vige in tema di processo civile telematico per il deposito degli atti processuali), restando questa modalità di notificazione una mera opportunità, che si affianca alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario e a quelle in proprio a mezzo posta.
Inoltre, deve considerarsi che alcune notifiche non potranno comunque effettuarsi via PEC (ad esempio ai privati), visto che la normativa impone alcune restrizioni alla possibilità di utilizzo di questo mezzo.

In ogni caso, deve ribadirsi che tale modalità di notificazione presenta indubbi vantaggi rispetto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, o a quella via posta in proprio:
1. La velocità: sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute, che è pressoché immediata.
2. I costi: non vi è più alcun costo di notifica.
3. Il risparmio di costi anche con le copie autentiche (sia in caso di copia di atto ?presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia scansionata di originale ?cartaceo, delle quali ne serve solo una).
4. Una maggior percentuale di successo (salvo nel caso di caselle di posta piene o ?dismesse).
5. Immediata certezza di esito positivo o negativo.
6. Niente code in posta o all'UNEP.
7. È possibile ad ogni ora (anche se rimane per le notifiche via PEC la normativa ?generale, per cui la notifica effettuata dopo le 21.00 si intende fatta alle 7.00). ?
Quindi, ove utilizzabile, appare certamente conveniente far uso della facoltà di notifica a mezzo PEC, che da ormai due anni ben ha avuto modo di svilupparsi di pari passe alle disposizione del D.L. 90/14, che ha aggiornato il D.L. 179/12, in tema di potere di autentica degli avvocati (che rende molto più rapido l'ottenimento delle copie conformi).

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