DL RILANCIO: lettera sospensione trattenute su stipendi e pensioni per pignoramenti

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

DOC | ID 237200 | pub. 28/05/2020 | 70 B
DL RILANCIO: lettera sospensione trattenute su stipendi e pensioni per pignoramenti L’articolo 152 del Decreto Rilancio ha previsto la sospensione delle trattenute conseguenti i pignoramenti effettuati dall’Agente della riscossione (ex Equitalia) e dai soggetti che si occupano dell’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
I soggetti debitori nei confronti dell’Erario statale e locale, che a seguito di pignoramento presso terzi (i loro datori di lavoro o l’ente che eroga la pensione), subiscono periodicamente le trattenute direttamente sulle proprie competenze periodiche per effetto di tale forma di tutela potranno percepire integralmente le proprie competenze.
Le somme dovute non saranno trattenute nel periodo compreso tra il 19 maggio ed il 31 agosto 2020, anche in presenza di esecuzione forzata e pertanto il debitore potrà percepire integralmente le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Ricordiamo che l’articolo 152 DL rilancio sospende di diritto l’obbligo di effettuare la trattenuta a favore dell’ente che si occupa della riscossione, ma il soggetto che la opera e la versa è “il terzo” presso il quale è stato effettuato il pignoramento.
In teoria il debitore dovrebbe non essere obbligato a fare alcuna comunicazione, ma la pratica porta a ritenere che sia opportuno comunicare al più presto al proprio datore di lavoro o all’ente che eroga la pensione che si ha diritto a beneficiare di tale sospensione e che lo stesso ne tenga conto nella elaborazione del cedolino mensile.

Vi proponiamo questo fac-simile di comunicazione di richiesta della sospensione, che può essere consegnata a mano in formato cartaceo o inviata via e-mail (chiedendo in entrambi i casi il rilascio di una ricevuta) o meglio inviata tramite PEC (se si possiede).

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