Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese (modello personalizzabile)

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

DOC | ID 238563 | pub. 12/11/2021 | 52 B
Le donazioni (o cd. erogazioni liberali) sono una delle modalità con cui l’Ente del Terzo Settore (Ets) può raccogliere fondi o beni in natura da destinare alle proprie attività di interesse generale.
Il Codice del Terzo Settore disciplina all’articolo 83 il regime di detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Ets. Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all’interno della parte del Codice dedicata al nuovo regime fiscale, si applicano già a partire dal 1° gennaio 2018 alle Organizzazioni di Volontariato (Odv), Associazioni di Promozione Sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.
La detraibilità interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata.

La deducibilità interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.

Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv), su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).

L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre 1/4, fino a concorrenza del suo ammontare.

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