a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 247281 | pub. 29/09/2023 | 899.29 KBDopo l’entrata in vigore, lo scorso 5 settembre 2023, del correttivo-bis ai decreti di riforma delle sport, arrivano le prime indicazioni da parte del Dipartimento dello Sport sugli obblighi di comunicazione legati al lavoro sportivo da effettuarsi attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dai datori di lavoro.
L’obbligo di comunicazione tramite il Rnasd è a scelta dell’ente e, in ogni caso, riguarda le sole co.co.co sportive e non anche le altre tipologie di lavoro.
Per quest’ultime resta ferma la disciplina generale, ossia l’obbligo per comunicare l’inizio, cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al centro per l’impiego mediante modulo unilav.
E’ esclusa la possibilità di effettuare tramite il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd) la denuncia di iscrizione/ variazione per assicurare ai fini Inail i co.co.co sportivi.
Abbiamo redatto una guida operativa, sulla base delle indicazioni del Dipartimento dello sport, che fornisce le istruzioni operative sugli obblighi di comunicazione legati al lavoro sportivo da effettuarsi attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd) dai datori di lavoro. Vale a dire enti sportivi dilettantistici nonché gli organismi sportivi che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co).
Il testo contiene anche le diverse schermate al fine di supportare i professionisti all’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd).
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