Istanza per rimborso IRAP Professionisti con applicazione della c.d. scissione dell’imponibile IRAP e delle c.d. istanze subordinate

a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

DOC | ID 77172 | pub. 18/11/2008 - agg. 30/06/2010 | 40 B
Modello di istanza per la richiesta del rimborso dell'IRAP pagata da parte del libero professionista con applicazione della c.d. scissione dell’imponibile IRAP e delle c.d. istanze subordinate.
Leggi la scheda per dettagli.
Numerosissime sono le sentenze in tema di IRAP che hanno consolidato l’orientamento della giurisprudenza, di merito e soprattutto della Cassazione, favorevole all’esclusione dell'applicazione dell'IRAP per i professionisti “non autonomamente organizzati”.
L’Agenzia delle Entrate ha continuato però a sostenere che il possesso di partita IVA comporta automaticamente l’assoggettamento ad IRAP del professionista e non ha fornito indicazioni né sul concetto di “autonoma organizzazione“ né sul comportamento che detta figura di contribuente deve tenere, pur in presenza di un’organizzazione, senza che la stessa possa qualificarsi “autonoma”.
La CM n. 45 del 13.6.2008 ha però tracciato un perimetro entro il quale i professionisti non devono Irap, e ciò vale anche per il passato. Secondo la Circolare: “In mancanza di parametri normativi, si pone il problema di individuare concreti criteri per orientare ed uniformare l'operato degli uffici. Ai fini dell'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in assenza di altri più significativi elementi, può tornare utile la disciplina dei c.d. "contribuenti minimi" di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Il comma 96, in particolare, dispone che "si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro".
Ciò premesso, si ritiene che gli Uffici possano considerare non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l'artista o il professionista possa considerarsi "contribuente minimo" ai sensi del citato comma 96 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale.
Resta inteso che il regime dei "minimi" ovviamente non esaurisce le ipotesi caratterizzate dall'assenza di autonoma organizzazione, la quale deve essere valutata caso per caso dagli Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella presente circolare, anche in presenza di parametri che esprimano valori superiore a quelli utilizzati per la definizione dei "contribuenti minimi".
Questi ultimi parametri possono essere utilizzati dagli uffici anche per i periodi di imposta antecedenti all'applicazione del nuovo regime dei "contribuenti minimi".
Giova infine segnalare che la Circolare ha chiarito che in ogni caso anche l’autonomo che risulta ben al di fuori della “zona franca perimetrata”, se riesce a provare di non essere autonomamente organizzato, può non dovere Irap
Di più, si ritiene di poter utilizzare, se ve ne sono gli estremi, anche le c.d. subordinate e quindi chiedere, nella malaugurata ipotesi in cui non si dovesse accogliere la richiesta principale, di poter accogliere la richiesta subordinata (meno in termini di quantum) per il tramite della c.d. e importantissima scissione della base imponibile in IRAP.
Giocoforza che se si chiede 100 a titolo di rimborso e 60 nella subordinata il giudice potrebbe anche accogliere 60, però (in questo caso bisognerà a livello di strategia analizzare caso per caso), potrebbe essere meglio auspicarsi di ricevere 60 piuttosto che zero. Non solo, l’importantissimo tema della c.d. scissione della base imponibile IRAP (complesso sia chiaro, posto che da un punto di vista motivazionale lo stesso appare corretto, da un punto di vista probatorio ci si gioca il successo o meno) può portare, si ritiene, anche, eventualmente, ad un chiusura della lite (ancorché in una procedura da rimborso) in conciliazione giudiziale, se fatta molto bene.

A questo punto, può rivelarsi opportuno, per il professionista, proporre istanza per il rimborso dell’Irap.
Avverso il probabile rigetto dell’istanza, ovvero del silenzio rifiuto trascorsi 90 giorni dall’istanza, occorrerà presentare ricorso ed avviare il contenzioso. Giova segnalare che sarà a carico del contribuente, e non dell’Agenzia Entrate, l’onere della prova circa l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP. E’ giusto ricordare che l’Agenzia delle Entrate, richiamando le novità apportate dal DPR n. 435/2001 all’articolo 2 del DPR n. 322/1998, sostiene che i contribuenti non potrebbero più presentare istanze di rimborso entro 48 mesi dal versamento, ma solo dichiarazioni integrative entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d’imposta. Tale tesi non è condivisibile, anche semplicemente per il fatto che l’articolo 38 DPR n. 602/1973 non é stato abrogato, per cui si potrebbe invece sostenere che il contribuente disporrebbe di una possibilità in più per recuperare celermente, mediante compensazione, il proprio credito.

Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello di istanza da personalizzare a ciascun caso specifico.




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