a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 247160 | pub. 24/07/2023 | 70.3 KBL’art. 2479 - bis, comma 2, del c.c. dispone infatti che “se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea”.
Con ciò il legislatore riconosce ampia libertà ai soci nel governare statutariamente la materia. Da questa laconica previsione emergono almeno le seguenti considerazioni:
- l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata può radicalmente escludere la rappresentanza in assemblea;
- ove non sia diversamente previsto, il socio può nominare, senza alcuna limitazione, un proprio rappresentante per prendere parte all’assemblea e per intervenirvi con voce e voto;
- lo statuto della società a responsabilità limitata può variamente limitare, con la massima libertà d’azione, l’esercizio della facoltà del socio di partecipare per delega alle assemblee (ad esempio delega speciale oppure anche procura per una pluralità di assemblee);
- la cumulabilità di deleghe in capo al medesimo delegato.
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