Memorie illustrative su ricorso IRAP per contribuente (minimo) che rientra all’interno dell’area c.d. NO IRAP mentre, invece, controparte vorrebbe “qualificarlo” come rientrante in uno studio associato. “Applicazione” del nuovo art. 115 c.p.c.

a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

DOC | ID 82286 | pub. 10/12/2009 - agg. 10/12/2010 | 35 B
Modello tratto da un caso reale e personalizzabile.
Le presenti vere memorie illustrative affrontano un tema molto importante nell’ambito del ricorso in materia di IRAP da istanza di rimborso e così identificato: contribuente che rientra all’interno del perimetro c.d. NO IRAP tracciato dalla Circolare n. 45/E del 13.6.2008.
Controparte attraverso un’analisi del Mod. 770 del titolare dello studio dove lavora l’Architetto contribuente minimo asserisce che tra i due potrebbe intravedersi uno studio associato (!!!) e allora anche il contribuente minimo deve IRAP.
Evidente che controparte ha tutte le ragioni per licenziare le proprie tesi ma le stesse devono essere provate e non meramente basate su considerazioni personali che in diritto non hanno cittadinanza.
Una volta impostato il ricorso molto dettagliato in procedura e merito bisogna preoccuparsi di chiedere le spese di lite.
Giova segnalare i principali aspetti di procedura e merito analizzati nelle memorie:
- Il contribuente rientra all’interno del c.d. “perimetro NO IRAP” tracciato dalla Circolare n. 45/E del 13.6.2008 (è la stessa Agenzia delle Entrate a stabilire al paragrafo 5.4.2 della stessa che l’IRAP per gli “ENDO PERIMETRO” non è dovuta –come certamente nel caso di specie- e di abbandonare le liti in essere). Ciò l’A.E. non lo ha fatto (nemmeno all’atto di costituzione in giudizio) nonostante i solleciti di chiusura lite in via amministrativa del contribuente (attraverso il riconoscimento allo stesso del diritto di credito qui in oggetto), perciò doverosa e legittima appare non solamente la necessità di riconoscere che il contribuente ha ragione e conseguentemente la condanna dell’A.E. alla restituzione di quanto versato in più a titolo di IRAP dal ricorrente, altresì appare doverosa la condanna alle spese di lite.
- L’articolo 2 del Dlgs. n. 446/97.
- Cosa si deve intendere per autonoma organizzazione
- Gli orientamenti recenti di prassi: Circolare n. 2/IR del Consiglio Nazionale dei DCEC e Circolare Ministeriale n. 45/E del 13.6.2008
- Merito.
- Altre considerazioni utili a dimostrare che il ricorrente ha ragione.
-Conclusioni


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