a cura di: Studio Valter Franco
DOC | ID 235444 | pub. 11/05/2018 | 9 BLo studio ha affidato tutti i compiti relativi all’amministrazione del personale ad un Consulente del Lavoro “esterno”.
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo (di seguito RE) il Consulente del Lavoro diviene quindi “Responsabile del Trattamento”.
E’ quindi necessario che il Titolare del Trattamento (lo studio del commercialista) proceda a nominare il Consulente del Lavoro quale Responsabile del Trattamento e che quest’ultimo assicuri, restituendo copia del documento sottoscritto per accettazione, la correttezza etc. del trattamento.
Alla data attuale non risultano emanate disposizioni nazionali di cui all’art. 88 del RE.
Relativamente al caso di uno studio di singolo commercialista che non elabora buste paga, è stato pubblicato un fac simile di documento di valutazione del rischio mentre in precedenza è stato pubblicato un organigramma e la lista degli adempimenti da assolvere e un fac simile di lettera di affidamento di incarico responsabile delle copie di back up e sostituto, così da completare, passo per passo, la documentazione del citato organigramma.
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