Ravvedimento operoso versamenti 2016

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

XLS | ID 232133 | pub. 08/01/2016 | 2.6 KB
Ravvedimento operoso versamenti 2016 Il foglio di calcolo Excel che tanto successo ha ottenuto per la semplicita' di funzionamento. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24.
Scadenza del ravvedimento: date scadenze omesse dal 01.01.2013 al 31.12.2016. Utilizzabile sino al 31.12.2016.
Per ravvedimenti dal 01.01.2016 sino al 31.12.2016.
La versione in linea prevede:
- il nuovo tasso legale in vigore “pro rata temporis” dal 1/1/2016 dello 0,2%;
- tutte le nuove ipotesi di ravvedimento previste per gli omessi versamenti dalla legge di stabilita' 2015 (L. 190/2014).
- La nuova ipotesi, ex DLgs 158/20115, di riduzione del 50% delle sanzioni per ravvedimenti entro 90 giorni.
La nuova versione non prevede più la cella di inserimento dati denominata Termine per la presentazione della dichiarazione nell'anno in cui si è commessa la violazione (se prevista e se successiva alla scadenza omessa).
La circolare 23/E del 9 giugno 2015 ha infatti precisato (tra l’altro) quanto segue:
per effetto della nuova fattispecie di cui alla lettera a-bis) del comma 1 del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è stata introdotta:
1. per gli omessi versamenti, un’ipotesi di riduzione sanzionatoria ulteriore rispetto a quella contenuta nella lettera a) dell’articolo 13 (che consente di regolarizzare entro trenta giorni dalla commissione della violazione) se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;
2. per le violazioni diverse da quelle indicate al punto 1 e al successivo punto 3, una nuova ipotesi di riduzione sanzionatoria analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti (regolarizzazione da effettuare entro 90 giorni dalla commissione della violazione). Tale riduzione è di entità maggiore di quella prevista dalla successiva lettera b);
3. per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
La locuzione “la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione” alla quale fa riferimento il punto 3 riconduce tale sfera di applicazione le sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione.
Tra queste rientrano, ad esempio, quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto. Si pensi alla violazione disciplinata dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che punisce l’omissione o l’incompletezza della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, in relazione all’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
In caso di regolarizzazione della predetta violazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (29 dicembre), la sanzione potrà essere ridotta, ai sensi della lettera a-bis), ad 1/9 del minimo edittale.
Diversamente, le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione - quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali – non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione - o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI - le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, pertanto, il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione.
Per completezza si evidenzia che, una volta decorsi i diversi termini di regolarizzazione previsti dalle lettere a) e a-bis), è possibile sanare tutte le violazioni entro il termine di cui alla lettera b), e, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, entro i termini di cui alle lettere b-bis) e b-ter).
Il software e' utilizzabile anche con la versione di Excel 2003.

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