Registro dei volontari non occasionali (modello personalizzabile)

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

DOC | ID 245477 | pub. 07/06/2022 | 85 B
Gli Enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell'attività medesima.
Con il D.M. del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico emanato di concerto con il Ministero del Lavoro, vengono disciplinati gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli Ets, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del Cts.
L’articolo 3 del decreto in commento stabilisce che il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale ma dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del RUNTS), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Gli Enti possono istituire un'apposita sezione separata del Registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. In tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali” ed elencati in precedenza.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:
- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
- la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel Registro.

Rispetto al decreto del 1992, non vi è più previsto l’obbligo di “barrare” e “firmare” il Registro da parte del soggetto preposto alla sua tenuta ogni volta che esso venga modificato. Ma rimane, comunque, sempre l’obbligo di aggiornare il Registro nel momento in cui si verifichi una variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato per l’ente.
Un’altra novità contenuta nell’articolo 3, comma 2, del Decreto del 6 ottobre 2021 (rispetto al precedente Decreto del 14 febbraio 1992) è la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’articolo 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.
L’articolo 3, comma 3, del Decreto del 6 ottobre 2021, sempre in relazione ai registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici, stabilisce che essi possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo Settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti. in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel Registro, il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del Registro. Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

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