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REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO Legge Bilancio 2024

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

XLS | ID 248940 | pub. 25/06/2024 | 1.87 MB
REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO Legge Bilancio 2024

Applicazione per il calcolo delle imposte sostitutive dovute per la regolarizzazione del magazzino ex legge di bilancio 2024.

Il DM 24 giugno 2024 ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). 
Sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
I dati relativi all’adeguamento dovranno essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.


L’adeguamento riguarda:



  • il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;

  • e gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono escluse le imprese in contabilità semplificata.


L’adeguamento riguarda i beni di cui all’art. 92 del TUIR e quindi le rimanenze:



  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR);

  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR).


Sono escluse le rimanenze relative:



  • alle commesse infrannuali ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio;

  • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.


L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire mediante:



  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
    e/o 

  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.


L’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi comporta il versamento:



  • dell’IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione relativo alla specifica attività esercitata;

  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.


L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 18%, da applicare sulla differenza tra:



  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione;

  • il valore del bene eliminato.


Se, in alternativa o in aggiunta, si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, si dovrà pagare la sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto. 


Il foglio di calcolo REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO Legge Bilancio 2024 è utile per il calcolo delle imposte sostitutive dovute per la regolarizzazione del magazzino.


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