a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 247282 | pub. 02/10/2023 | 41.25 KBLa formula che abbiamo redatto interessa tutti coloro che operano nell’ambito sportivo e ricevono compensi e/o indennità comunque denominati, e dunque sono soggetti alla nuova normativa.
I soggetti che erogano i compensi e indennità dovranno porre attenzione ad acquisire, dai prestatori l’attività, per ogni singola prestazione da pagare (riferita a una o più giornate cumulate, o ad un periodo determinato) la relativa autocertificazione.
Compensi/indennità per i Cococo sportivi tesserati residenti in Italia previa acquisizione della relativa autocertificazione (Modello Autocertificazione):
1. NON superiori ad 5.000 euro annui (NO IRPEF, INPS ED INAIL): in tal caso è possibile procedere a pagamenti esentasse (importo intero, senza applicazione di ritenute) sulla falsariga di quanto fatto ante-riforma dello Sport in quanto non è richiesta la busta paga;
2. Da 5.001 euro e sino a 15.000 euro annui (NO IRPEF ed INAIL; SI INPS): in tal caso occorre stimare l’importo netto da corrispondere al collaboratore, salvo conguaglio (non è prevista la predisposizione di una busta o cedolino paga), utilizzando il foglio excel allegato [LINK] “Modello Ricevuta CoCoCo” [compilando solo le celle in bianco]. Successivamente, in base a quanto auspicabilmente sarà definito nel correttivo, si procederà a effettuare il conguaglio con i relativi adempimenti e versamenti INPS ed INAIL.
3. Da 15.001 euro annui (SI IRPEF, INPS e NO INAIL): in tal caso occorre stimare l’importo netto da corrispondere al collaboratore, salvo conguaglio in busta paga.
Poiché la decorrenza della Riforma dello Sport dal 1 luglio u.s., per il solo anno 2023, i limiti d’importo citati ai precedenti punti per le ritenute INPS si fa riferimento ai compensi ricevuti dal collaboratore dal 1° luglio. In riferimento invece al limite di esenzione annuo ai fini IRPEF il limite di esenzione di 15.000 euro va computato progressivamente sulla somme dei compensi o indennità percepiti dal collaboratore sin dal 1° gennaio del 2023: cioè, se una persona ha già percepito compensi nel corso del 1° semestre 2023, ha diritto all’esenzione fino al 30 giugno sui compensi fino a € 10.000 e dal 1° luglio su ulteriori € 5.000 (quindi sino al raggiungimento complessivo di 15.000 euro, sopra il quale si opererà la ritenuta).
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