Ricevuta per prestazione occasionale

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

DOC | ID 247245 | pub. 20/09/2023 | 76.16 KB

Con l’art. 1, comma 17, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito all’art. 25, del Dlgs n. 36/2021  il comma 3-bis che prevede la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale per i quali,  ovviamente, si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente.


Possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa in vigore (Dlgs n. 36/2021 così come modificato dal Dlgs n. 120/2023):



  • le Associazioni e Società sportive dilettantistiche;

  • le Federazioni Sportive Nazionali:

  • le Discipline Sportive Associate;

  • le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici;

  • il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e la società Sport e salute S.p.a.



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