Rottamazione cartelle esattoriali 2023: versione Cloud

a cura di: AteneoWeb Cloud 3

| ID 246139 | pub. 02/02/2023
Rottamazione cartelle esattoriali 2023: versione Cloud

La Legge di Bilancio 2023 (L 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, come modificato dal DL 51/2023) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione.

La norma prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 30/06/2022: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.


La definizione può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato e prevede il versamento di:



  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale

  • Rimborsi delle spese per le procedure esecutive

  • Rimborsi delle spese di notifica della cartella di pagamento


NON sono invece dovute



  • Le sanzioni e gli interessi inclusi nei carichi

  • Gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

  • Le sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

  • Le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112


Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’arti-colo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
Entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.


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