Statuto di società a responsabilità limitata. Impresa sociale (modello personalizzabile)

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

DOC | ID 245341 | pub. 16/03/2022 | 97 B
L’impresa sociale non rappresenta una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”. È cioè una modalità specifica del “fare impresa” che prescinde dalla forma giuridica dell’organizzazione che la assume.
Possono, pertanto, acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati sia del libro I (associazioni, fondazioni, comitati) che del libro V del Codice civile (cioè società, sia di capitali sia di persone, con l’eccezione delle società con un unico socio persona fisica).
É il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 che ha rivisto la disciplina in materia di impresa sociale.
Per diventare impresa sociale è necessario, in ogni caso, inserire nel proprio atto costitutivo alcune indicazioni obbligatorie previste dalla normativa specifica (D. Lgs n. 112/2017). Bisogna, infatti, individuare:
- la tipologia e “quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione”;
- il carattere sociale dell’impresa;
- l’oggetto sociale (in particolare se esso consista nello svolgimento in forma di impresa e in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 ovvero se riguardi l’inserimento lavorativo ai sensi dei successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112).

Altri elementi imprescindibili sono:
- l’assenza di scopo di lucro (art. 5, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
- il riferimento all’impresa sociale nella denominazione (art. 6, del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
- le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi (art. 7, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
- le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, al fine di esplicitare l’assenza di discriminazioni (art. 8 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
- la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di controllo (art. 10 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112);
- i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea degli associati o soci nonché gli eventuali ulteriori contenuti (articolo 11, del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112);
- le disposizioni da adottare in caso di devoluzione del patrimonio.

A verificare la presenza nell’atto costitutivo dei contenuti obbligatori previsti è la Camera di commercio competente nella fase di richiesta di iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali.
Per conciliare le richieste del Codice civile e del D.Lgs 112 del 2017, quindi, bisogna mantenere le clausole minime essenziali delle S.r.l. semplificate e quelle specifiche dell’impresa sociale, in linea con le indicazioni della circolare 2657/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.

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