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SocietàFormulario societario della SRL

Verbale di assemblea dei soci di S.r.l. per la sostituzione di un sindaco decaduto

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

DOC | ID 246055 | pub. 10/01/2023 | 73.01 KB

Nel caso in cui un componente del Collegio Sindacale lasci il proprio mandato prima della scadenza per morte, rinuncia o decadenza, subentrano i sindaci supplenti in ordine di anzianità.
I sindaci subentrati restano in carica fino alla prossima assemblea che delibererà in merito:
- alla conferma come sindaco effettivo del supplente subentrato e alla nomina di un nuovo   sindaco supplente;
- alla nomina di un nuovo sindaco effettivo (e il sindaco subentrato tornerà ad essere “supplente”).

Non è necessario convocare immediatamente una assemblea ad hoc, tranne nel caso in cui vengano meno più sindaci in numero tale da non consentire il completamento del collegio.
Fino alla scadenza originariamente deliberata, l’assemblea non può rinnovare il Collegio Sindacale ma deve limitarsi a sostituire i decaduti.


Il verbale proposto è generico ed adattabile a tutte le deliberazioni dell’assemblea della S.r.l.. Il verbale è conforme alle norme del diritto societario, qualora la decisione sia presa con il metodo assembleare. 


In particolare ricordiamo che gli articoli del Codice Civile prevedono espressamente:
- che il presidente dell’assemblea accerti l’identità e la legittimazione degli intervenuti (artt. 2372 e 2479-bis) e ne dia conto nel verbale;
- che il verbale indichi oltre alla data di svolgimento dell’assemblea, anche l’identità dei partecipanti ed il capitale da essi rappresentato; la norma specifica che tali indicazioni possono risultare anche per allegato; si ritiene però che tale allegato costituendo parte integrante e sostanziale del verbale debba essere iscritto nel libro dei verbali delle assemblee (art. 2375);
- che il verbale indichi le modalità e il risultato delle votazioni e consenta l’identificazione (anche per allegato) dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti (art. 2375);
- che il verbale riporti, su loro richiesta, gli interventi dei soci pertinenti rispetto all’ordine del giorno (art. 2375).

L’articolo 2375 è espressamente riferito ai verbali di assemblea delle S.p.A. ma si ritiene ovviamente applicabile per analogia anche ai verbali di assemblea delle S.r.l.
Ricordiamo che nelle Srl non esiste più la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria per cui basta la semplice indicazione di assemblea. Va da sé che il modello va riferito a decisioni assembleari che possono essere prese senza l'intervento del notaio.


Le assemblee cosiddette totalitarie, a determinate condizioni, sono atte a deliberare pur in assenza di regolare convocazione. Nella normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003 le assemblee erano considerate totalitarie se constava la presenza di soci rappresentanti l’intero Capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti del Collegio sindacale. 
Con la riforma del 2004 l’assemblea della SRL è da considerarsi totalitaria quando ad essa partecipano soci rappresentanti l’intero capitale sociale e sono presenti o informati gli organi amministrativi e di controllo (art. 2479-bis, comma 5).
L’assemblea totalitaria è atta a deliberare pur in assenza di regolare convocazione qualora nessun intervenuto si opponga alla trattazione degli argomenti. 
Quanto appena detto in merito alla costituzione delle assemblee totalitarie si riferisce ai casi in cui lo statuto (atto costitutivo) nulla disponga in merito alle assemblee totalitarie oppure richiami le norme di legge. Viceversa dovrà farsi riferimento a quanto previsto dalla disciplina statutaria.


Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre così come le eventuali ulteriori opzioni.



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