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Venerdì 23 febbraio 2024

5 per mille Onlus: come fare per comunicare l'IBAN di accredito

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Agenzia delle Entrate, nell'area tematica "5 per mille" del proprio portale, è stata aggiunta, in coda ad ogni elenco, un’informativa sulla procedura che le Onlus ammesse al beneficio devono seguire per comunicare le coordinate bancarie ai fini dell’accredito sul conto corrente.

Le Onlus interessate devono fornire, tramite il rappresentante legale, il proprio IBAN:

  • tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
  • compilando l’apposito modello.

Quest'ultimo può essere presentato unicamente:

  • come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
  • presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

Cosa accade se non si dispone di un conto corrente
Le Onlus che non comunicato le proprie coordinate bancarie o che non dispongono di un proprio conto corrente devono indicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il quale l’Agenzia collabora proprio per l’erogazione del beneficio ai destinatari scelti dai contribuenti, di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La disposizione normativa prevede, tra le altre, la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti, e lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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