Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del Decreto "Rilancio", che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In un quesito relativo agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie viene chiesto "se tutti gli articoli di abbigliamento individuati nelle nomenclature NC/TARIC 24 dall'ADM nella circolare n. 12/2020 sono soggetti all'aliquota ridotta oppure il trattamento va circoscritto a quelli di tipo «protettivo per finalità sanitarie» e quale trattamento, ad esempio, deve essere riservato ai guanti monouso in nitrile venduti ad un soggetto in relazione al quale il cedente non può a priori verificarne l'effettivo utilizzo per finalità sanitarie.
L'Agenzia chiarisce innanzitutto che la norma non definisce l'ambito soggettivo di applicazione, ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato.
E' vero che la "finalità sanitaria" dei beni in commento è da intendersi in senso oggettivo, e che quindi debbano essere agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus ma, dopo l'entrata in vigore dell'art. 124 del Decreto "Rilancio", i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l'uso di questo tipo di abbigliamento per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Si pensi ad esempio all'industria alimentare, alla grande distribuzione o alla scuola, dove la finalità di questi protocolli di sicurezza è sicuramente "sanitaria", in quanto finalizzata a contrastare il diffondersi della pandemia, andando a proteggere nello stesso tempo lavoratori e utenti.
Pertanto, conclude l'Agenzia Entrate, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo dell'Iva agevolata.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
Calcolo Compenso Curatore Fallimentare e nelle procedure di concordato preventivo
Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30.
Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.
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