Martedì 1 febbraio 2022

Abolizione dell'IRAP anche per le imprese familiari

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che partire dall’esercizio 2020 vi è l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l’abolizione del tributo per:

  • i lavoratori autonomi;
  • le ditte individuali,
  • i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in corso.

L’impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l’incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell’ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l’attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell’ambito dell’art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato “redditi prodotti in forma associata”), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall’effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l’Agenzia, l’unico soggetto in un’impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell’impresa stessa (cfr. risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l’esonero dall’IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l’impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'

    GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'

    Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
    Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
    La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Nuova classificazione ATECO 2025

    Nuova classificazione ATECO 2025

    Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • CHECK LIST BILANCIO 2024: operazioni di controllo e verifica

    CHECK LIST BILANCIO 2024: operazioni di controllo e verifica

    Il presente documento si propone quale strumento guida per il controllo e la verifica delle operazioni di chiusura del bilancio oltre che utile promemoria per gli adempimenti fiscali e i futuri controlli. 

    a cura di: Studio Chirico Commercialisti Associati STP Srl

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS