Giovedì 6 maggio 2021

Accesso al gratuito patrocinio con Reddito di cittadinanza: importanti chiarimenti dell'Agenzia Entrate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 313 del 30 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell'erogazione di tali somme, superi il limite di reddito fissato dalla legge per l'ammissione allo stesso.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al beneficio, il comma 3 dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 prevede che si tenga conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Inoltre, ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato che il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.

 


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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