Mercoledì 23 novembre 2022

Acquisto abitazione prima della conclusione lavori: ok a detrazione edilizia e cessione del credito

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il contribuente fiscalmente residente all'estero che, dopo aver stipulato un contratto preliminare di compravendita nel 2019, ha acquistato nel 2020 in Italia un'unità abitativa con relative pertinenze appartenente ad un edificio oggetto di un intervento di ristrutturazione terminato nel 2022, ed ha sostenuto la relativa spesa con vari pagamenti del 2019 e del 2020, può beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16­-bis, comma 3, del TUIR) calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del costo complessivo risultante dall'atto unico di acquisto relativo all'immobile residenziale e alle pertinenze, entro il limite di spesa di 96.000 euro stabilito dalla norma.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, anno in cui, dalla documentazione integrativa trasmessa dal contribuente, risulta che i lavori dell'intero edificio sono terminati, lo stesso potrà fruire della detrazione a partire dalla prima rata, indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori. Inoltre, il contribuente potrà esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, considerando come anno di sostenimento della spesa il 2022 ed effettuando i conseguenti adempimenti.

I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 565 del 21 novembre 2022.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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