Con Provvedimento del 10 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha informato dell'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dalla stessa Agenzia e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che avrà il compito di redigere le istruzioni sulla mappatura e sulla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida sul sistema di rilevazione del rischio fiscale, di cui devono essere dotati tutti i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.
Come noto, il Decreto n. 128/2015 ha introdotto un regime di adempimento collaborativo finalizzato a promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, che permette a quest'ultimi di avviare dei confronti preventivi con l'Agenzia delle Entrate e valutare possibili situazioni di rischio, prima di presentare le dichiarazioni fiscali.
Alla data di presentazione della domanda i contribuenti che intendono aderire al regime, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato sulla gestione e controllo dei rischi fiscali inclusi quelli derivanti dall’applicazione dei principi contabili.
Il Dlgs n. 221/2023, in attuazione della legge delega n. 111/2023, ha ampliato la platea dei contribuenti e incrementato il regime premiale, prevedendo inoltre l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti qualificati, che attesti che l’impresa disponga effettivamente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).
Il passaggio ad un modello "Certificato" ha previsto la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di apposite linee guida, contenenti indicazioni per un efficace aggiornamento del TFC e per la sua certificazione, di cui il tavolo tecnico istituito provvederà al costante aggiornamento.
Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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