L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/Em del 20 marzo in cui fornisce ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:
Relativamente a quest'ultimo punto l'Agenzie ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Nellla circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.
Inoltre, spiega ancora l'Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.
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