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Giovedì 31 agosto 2023

Adesione definizione agevolata controversie tributarie entro il 2 ottobre

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'Agenzia Entrate ricorda che lunedì 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato) è il termine ultimo:

  • per presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite la piattaforma online, le domande di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio;
  • per effettuare il versamento che perfeziona la procedura (intero importo dovuto o prima rata), tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 6/2023.

Il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco, approvato con Provvedimento del 5 luglio, in attuazione dell’articolo 20 del Dl “Bollette” (Dl n. 34/2023), è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle istruzioni, con le indicazioni circa le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata. 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Entro il 30 settembre, per ogni controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione, esente da imposta bollo.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI CORRELATI:
  • DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023

    DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023

    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3

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