Mercoledì 2 marzo 2022

Ag. Entrate: chiarimenti sulle nuove regole in materia di Iva introdotte dal Decreto Fiscale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti relativi alle disposizioni IVA introdotte dal DL n. 146/2021 (Decreto fiscale 2022) ed, in particolare:

  • alle operazioni nei confronti di organismi dell’Unione europea per rispondere alla pandemia di COVID-19;
  • alle operazioni effettuate da enti associativi;
  • ai servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.

In merito alle agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue la Circolare chiarisce che non sono imponibili ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021, nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19. La "non imponibilità" retroattiva, dunque, si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
Per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata. 

L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità, precisano ancora le Entrate, deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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