L'Agenzia delle Entrate, tramite una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, chiarisce che è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per i “giovani under 36” anche per l’acquisto di una pertinenza (cantina) dell’abitazione principale.
Tale acquisto è riconducibile, con i limiti stabiliti dalla nota II-bis - Tariffa Parte 1 Articolo 1 del Dpr 131/1986, nell’ambito applicativo del regime agevolativo “prima casa under 36”, in presenza degli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 64 del decreto legge n. 73/2021.
L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato. In quest’ultimo caso, però, anche l’atto con cui si acquista la pertinenza deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022 e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
L'Agenzia precisa infine che tra le pertinenze agevolabili rientrano, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché destinate a servizio della casa di abitazione.
Ricordiamo che l'agenzia entrate ha recentemente pubblicato la Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali, aggiornata a novembre 2021, con una sezione dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore degli under 36 che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Cooperative a mutualità prevalente: calcolo IRES. Ver. 2025
Il software di AteneoWeb, versione 2025, apprezzato da moltissime cooperative e professionisti, determina l'IRES dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente con il metodo dell’imputazione di eventuali ristorni a conto economico.
Gestisce anche la deduzione ACE e l'utilizzo di eventuali perdite pregresse riportabili. Il calcolo dell’Ires dovuta dalle cooperative a mutualità prevalente è molto complesso e articolato e richiede i giusti strumenti per affrontarlo senza problemi o perdite di tempo.
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