A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.
L'Agenzia ricorda innanzitutto che che dal 1° gennaio 2016 i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
L’estensione dell’agevolazione, come precisato nella Circolare n. 12/2016, spetta anche nell'ipotesi di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione). Unica condizione: che nell’atto con il quale viene trasferito il nuovo immobile in regime agevolato risulti l’impegno a vendere entro un anno quello già posseduto, pena la perdita delle agevolazioni usufruite, maggiori imposte e relativi interessi, oltre al pagamento di una sanzione.
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025)
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione è il programma in Excel per calcolare le sanzioni e gli interessi di mora per il ravvedimento della prima registrazione dei contratti di locazione immobiliare. E' aggiornato con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2025 pari al 2%.
Il software, oltre ad effettuare i conteggi dovuti, fornisce anche l’indicazione dei codici tributo, anno di riferimento e importi al fine della compilazione dell’F24 “ELIDE”.
E’ disponibile anche la versione Cloud del prodotto.
Pacchetto cumulativo calcolo ravvedimento operoso: versione Excel
Pacchetto dei software in MS Excel Ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025) e Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025).
Entrambi i software sono aggiornati con il tasso legale, pari al 2%, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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