Per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale.
La circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.
Nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto, ma anche quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo.
Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell'Ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024.
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025)
Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione è il programma in Excel per calcolare le sanzioni e gli interessi di mora per il ravvedimento della prima registrazione dei contratti di locazione immobiliare. E' aggiornato con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2025 pari al 2%.
Il software, oltre ad effettuare i conteggi dovuti, fornisce anche l’indicazione dei codici tributo, anno di riferimento e importi al fine della compilazione dell’F24 “ELIDE”.
E’ disponibile anche la versione Cloud del prodotto.
Pacchetto cumulativo calcolo ravvedimento operoso: versione Excel
Pacchetto dei software in MS Excel Ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025) e Ravvedimento prima registrazione contratti di locazione (vers. 2025).
Entrambi i software sono aggiornati con il tasso legale, pari al 2%, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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