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Martedì 13 luglio 2021

Alberghi e ristoranti: si' al credito d'imposta per l'acquisto di software utili a far rispettare le prescrizioni sanitarie

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'articolo 120 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Il credito d'imposta spetta, in particolare, per due tipologie di spese:

  • gli interventi agevolabili (necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2)
  • gli investimenti agevolabili (connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti).

Con la Risposta n. 469 dell'8 luglio 2021 l'Agenzia Entrate chiarisce che le spese effettuate per l'acquisto di software da utilizzare in ristoranti, finalizzati alla dematerializzazione dei menù, alla gestione delle comande a distanza e dell'asporto da remoto, utili quindi a consentire di ridurre i contatti tra il personale e i clienti e di evitare il passaggio di mano di oggetti rientrano, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, nel campo di applicazione del suddetto credito d'imposta.
Non sono invece agevolabili, precisano le Entrate, gli investimenti effettuati per l'acquisto di software che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela, finalizzati a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici, ma senza diretta connessione con le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica e al rispetto delle linee guida per le riaperture.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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