Con Risposta ad interpello n. 175 del 21 agosto l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una società che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di integratori alimentari e dispositivi medici, che chide di conoscere l'aliquota IVA applicabile alla cessione di 24 dispositivi medici di nuova produzione che la stessa intende commercializzare.
La società ha provveduto a richiedere i pareri tecnici di classificazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Ag. Entrate con la Circolare 32/E del 2010.
La società, tenuto conto dei pareri ricevuti dall'ADM, ritiene le cessioni dei 24 prodotti descritti nel quesito debbano essere assoggettate a IVA con applicazione dell'aliquota del 10%.
Parere diverso quello dell'Agenzia delle Entrate, in particolare relativamente a 4 prodotti qualificati dall'ADM all'interno della categoria merceologica degli sciroppi, in considerazione dell'alta concentrazione di zuccheri presenti in essi, e classificati alla voce 2106 della nomenclatura combinata della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
In base alla norma di interpretazione autentica, spiegano le Entrate, possono fruire dell'aliquota ridotta i prodotti che, pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici, sempre che gli stessi siano classificati nella voce 3004.
Diversamente, se tali prodotti non sono riconducibili in nessun'altra voce della Tabella A, la loro cessione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria (22%).
La classificazione doganale nella voce 2106 dei 4 prodotti non consente, infatti, l'applicazione dell'aliquota del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella, in quanto gli stessi sono costituiti, come rappresentato dalla Società istante, da una soluzione liquida, quindi hanno la natura di sciroppi espressamente esclusi dall'ambito applicativo della previsione di cui al n. 80), a meno che tali prodotti non siano classificabili come integratori alimentari, ai sensi del d.lgs. n. 169/2024, di attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.
In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO Legge Bilancio 2024
Applicazione per il calcolo delle imposte sostitutive dovute per la regolarizzazione del magazzino ex legge di bilancio 2024.
Il DM 24 giugno 2024 ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
I dati relativi all’adeguamento dovranno essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.
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