Venerdì 16 giugno 2023

Aliquota Iva ridotta se il dispositivo medico solo con accertamento tecnico delle Dogane

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nella risposta n. 345 del 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10%, come indicato nella norma n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, per il dispositivo medico rientrante nella voce NC 3307 90 della Nomenclatura combinata, e non nella voce 3004. 
Ai dispositivi medici che non possono essere classificati in quest'ultima voce, infatti, non può ritenersi applicabile l'aliquota IVA ridotta.

Inoltre, precisano le Entrate, l'applicazione dell'agevolazione fiscale è subordinata all'accertamento tecnico dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e non può basarsi unicamente sulla valutazione di un professionista esterno.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

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    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

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