Con la Risposta n. 31 del 19 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del reddito personale, al fine di verificare l'ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nel caso in esame il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche la contribuente istante, che dichiara di "beneficiare" del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, chiariscono le Entrate, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale la contribuente dovrà considerare anche il predetto reddito per la quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.
Dichiarazione indennità chilometriche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Note spese indennità chilometriche
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali. 2. Le prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti:
1) RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE. Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell’automezzo utilizzato (tariffa ACI).
2) RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI. Oltre all’autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell’organo di amministrazione dell’ente.
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