Con Risoluzione n. 4/DF il MEF (Dipartimento delle Finanze) fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’Imposta municipale propria (IMU) ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni.
Relativamente ai fabbricati rurali strumentali il Df precisa che, a differenza di quanto richiesto da alcuni Comuni, che chiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1% (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali e che disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale, per poter fruire dell'aliquota IMU ridotta non è richiesta la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004) in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile.
Pacchetto software, in modalità cloud, per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.
Deducibilità costi auto non strumentali anno 2025 (periodo d'imposta 2024)
Foglio di lavoro MS Excel per il calcolo della deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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