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Lunedì 20 marzo 2023

Approvato il Ddl delega per la riforma fiscale: le novità in tema di Irpef

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 25 del 16 marzo 2023, ha approvato con procedure d’urgenza il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.
Tra i principali obiettivi della riforma del sistema fiscale, che mira al rilancio strutturale dell’Italia sul piano economico:

  • l’impulso alla crescita economica e alla natalità, attuabile tramite la riduzione del carico fiscale;
  • l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi;
  • l’individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, si legge nel Comunicato Stampa diffuso il 16 marzo scorso, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

La riforma prevede novità in tema di IRPEF, IRES, IVA e IRAP.

Relativamente all'IRPEF, il Ddl delega prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

Fonte: https://www.governo.it
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?

    È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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