Martedì 6 febbraio 2024

Approvato il modello CU 2024: scadenze e novità

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento n. 8253 del 16 gennaio 2024 , del direttore dell’Agenzia Entrate è stato approvato il modello relativo alla “Certificazione Unica – CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia Entrate, utilizzando il modello “ordinario”.

Va ricordato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Nella versione aggiornata della CU, infatti, si segnalano tra le altre cose:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
  • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
  • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
  • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Dott. Attilio Romano
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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