L’associazione, per poter beneficiare dell'esenzione da ogni prelievo fiscale, deve sempre dimostrare l’esistenza dei presupposti sostanziali, in base ai criteri sanciti dal codice civile.
La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 11 del 2 gennaio 2025 ha chiarito che, sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio, gli enti associativi non beneficiano di un’esenzione generale da ogni prelievo fiscale, come stabilito dall’art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (ora art. 148), in quanto anche le associazioni senza fini di lucro possono, di fatto, svolgere attività di natura commerciale.
Il comma 1 del citato articolo, che prevede che le attività svolte a favore degli associati non siano considerate commerciali e che le quote associative non contribuiscano alla formazione del reddito complessivo, costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 86 e 87 del D.P.R., che stabiliscono l’applicazione dell’Irpeg su tutti i redditi posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Conseguentemente, è l’associazione a dover dimostrare l’esistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione, in base ai criteri ordinari sanciti dall’art. 2697 del codice civile.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
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- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
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