Con la Circolare n. 37 del 17 ottobre 2022 l'ADM ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione prevista dal Dlgs n. 504/1995 (art. 52, comma 3, lettera a), che stabilisce che è esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità.
Nel documento l'ADM chiarisce che se l'azienda che produce energia elettrica è titolare delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, il semplice inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non rappresenta un elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel perimetro dell'agevolazione, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione.
L'energia elettrica autoprodotta o prelevata dalla rete impiegata nello svolgimento dell'attività di ricarica in questione dovrà quindi essere assoggettata all'aliquota d'accisa "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni".
L'esenzione, invece, sarà applicabile per l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW.
Quanto all'eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, l'ADM evidenzia che possono beneficiare dell'esenzione solo i consumi relativi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, come quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Excel
Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);
- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);
- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;
- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.
In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
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