Giovedì 1 dicembre 2022

Bonus acquisto energia elettrica e gas naturale: ulteriori chiarimenti in merito al III e IV trimestre 2022

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, contenuta rispettivamente:

  • nell’articolo 6 del decreto Aiuti-bis
  • nell’articolo 1 del decreto Aiuti-ter
  • nell’articolo 1 del decreto Aiuti-quater

I citati articoli hanno prorogato i crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, riconoscendoli in misura percentuale in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza.

Beneficiarie dei crediti d’imposta sono le imprese che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. 
Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni previste dalla norma. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.

Tutti i dettagli nella Circolare, in cui l'Agenzia Entrate risponde anche ai quesiti specifici in merito all’ambito applicativo delle misure.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software

    Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software

    Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.
    Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

    Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.

    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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