Come noto il Decreto Antifrodi ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus nel caso in cui il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Nelle linee guida rilasciate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 29 novembre viene chiarito che, alla luce di quanto stabilito dagli articoli 119, comma 11, e 121, comma 1-ter, lett. a) del Decreto Rilancio, il visto di conformità per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus.
Relativamente all'attestazione della congruità delle spese l'Agenzia Entrate chiarisce invece che, tale attestazione, deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati. Deve quindi prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
L'attestazione va resa secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13, lett. a), del Decreto Rilancio.
Pertanto:
Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi, mentre l'attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.
Nella Circolare viene infine chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati, in considerazione della ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali agevolazioni.
Maggiori informazioni nella Circolare.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
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