L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 27 del 7 settembre con la quale fornisce chiarimenti in merito novità e modifiche introdotte dal Decreto "Cessioni" (Dl 16 febbraio 2023,n.11) alla disciplina dello sconto in fattura, della cessione dei crediti d’imposta, in particolare all'art. 121 del Decreto Rilancio, e ad altre disposizioni su bonus edilizi.
Le modifiche sono state introdotte con lo scopo di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta. Sono state inoltre previste particolari fattispecie di remissione in bonis.
Il Decreto Cessioni, nel modificare la disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai bonus edilizi, prevede per il titolare della detrazione d’imposta, a partire dal 17 febbraio 2023, un generale divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, quindi, salvo deroghe tassative, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.
Quali sono le deroghe al divieto di esercizio dell’opzione
La prima deroga prevista dal Decreto Cessioni riguarda le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si potrà poi continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (Superbonus), per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
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Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
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