Venerdì 6 novembre 2020

Bonus facciate per le pareti visibili dell'edificio, anche se solo parzialmente

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risposta n. 522 del 4 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli sulla possibilità di accesso al "Bonus facciate", ossia alla detrazione del 90% per gli interventi finalizzati a recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

In particolare, in questa occasione, l'Agenzia chiarisce che è possibile accedere al bonus facciate in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate dell'edificio costituenti il suo perimetro esterno, anche se visibili solo parzialmente dalla strada. Rimangono invece esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada pubblica, e quindi non visibili (neanche parzialmente) da quest'ultima, anche se appartenenti al perimetro esterno dell'edificio stesso.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)

    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).

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    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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