Con Risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6989, denominato "credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50" per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto.
Di cosa si tratta
L’articolo 3 del Dl n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo unico delle accise, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto dello stesso Ministero del 29 luglio 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. Tali Decreti prevedono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, oltre alle eventuali variazioni e revoche anche parziali.
L'Agenzia Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che questi contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal MIT, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
I beneficiari possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
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