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Giovedì 8 ottobre 2020

Bonus in investimenti strumentali nuovi: le indicazioni dell'Agenzia Entrate

a cura di: Meli e Associati
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Con le risposte n. 438 e 439 pubblicate il 5 ottobre 2020 l'Agenzia Entrate ha precisato che la fattura di acquisto del bene strumentale oggetto di agevolazione priva del riferimento normativo (art. 1, co. da 184 a 197, della Legge n. 160/2019) non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca dell'agevolazione, ovvero il credito d'imposta.

Si ricorda che la norma oggetto del chiarimento da parte dell'Agenzia Entrate, contenuta nella Legge di Bilancio 2020 riconosce un credito d'imposta (del 6% o del 40% a seconda del bene) alle imprese che nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Ai fini dei successivi controlli, i beneficiari del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corrette determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, prosegue la norma, le fatture e gli altri documenti devono contenere il chiaro riferimento alle citate disposizioni di legge.

L'Agenzia ritiene che anche per il credito d'imposta si rendano applicabili i chiarimenti forniti dal MISE in relazione all'agevolazione Sabatini-ter, ovvero che:

  • la fattura sprovvista del riferimento normativo non può essere considerata documentazione idonea con conseguente perdita dell'agevolazione in sede di controllo;
  • per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo in questione può essere apposto dall'impresa acquirente sull'originale della fattura con scrittura indelebile (anche mediante timbro);
  • per le fatture elettroniche, l'impresa acquirente può procedere alla stampa del documento apponendo il predetto riferimento normativo (indelebile), ovvero realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme all'originale stesso.

Tale ultima possibilità (integrazione elettronica) segue, secondo l'Agenzia, le medesime regole già illustrate dall'Agenzia in merito all'inversione contabile nella C.M. n. 14/E/2019. Si tratta di una sorta di autofattura elettronica inviata allo Sdi quale documento per integrare la fattura ricevuta dal fornitore, nel quale il soggetto beneficiario del credito d'imposta deve indicare gli estremi normativi al fine di non decadere dal beneficio.

Per quanto riguarda il termine per la regolarizzazione (nelle diverse modalità descritte) l'Agenzia precisa che le attività devono essere eseguite entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.


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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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